Dossier

 

IMPRESA SOCIALE: Finalmente la riforma può prendere il via.

I nuovi quattro decreti, firmati lo scorso 24 gennaio dai Ministeri della Solidarietà sociale e dello Sviluppo economico, permettono di dare attuazione alla disciplina dell'impresa sociale che, seppur con tutti i limiti, va assolutamente difesa. Si apre il dibattito.

  13 febbraio 2008

Redazione Nonprofitonline


Se la crisi di Governo ha travolto le riforme della legge-quadro sul volontariato e del Codice Civile, che rimangono ancora in sospeso, un pericolo analogo è stato invece scongiurato per la riforma dell'impresa sociale (anche se non tutti i dubbi sono stati risolti).

Infatti, come vi abbiamo già comunicato in una precedente News, il 24 gennaio scorso sono stati firmati dal Ministro della Solidarietà sociale, Paolo Ferrero e dal Ministro dello Sviluppo economico, Pier Luigi Bersani, i quattro provvedimenti attuativi che integrano le norme relative all'impresa sociale e che, trasmessi alla Corte dei Conti per la registrazione e la validazione finale, dovrebbero giungere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale entro la metà del prossimo mese di marzo.

La notizia ufficiale dell'approvazione è stata data l'1 febbraio scorso da Alessandro Messina, responsabile del Servizio controllo interno del Ministero della Solidarietà sociale, in occasione di un convegno svoltosi a Roma e promosso da Csv.net (il coordinamento nazionale dei Centri di servizio per il volontariato), appuntamento nel corso del quale sono state presentate le linee-guida del bilancio sociale e di missione per le organizzazioni non profit.

I quattro decreti riguardano, rispettivamente, la qualificazione dei ricavi per rientrare nell'ambito dell'impresa sociale; le linee-guida per le modalità relative a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione dell'impresa; le linee-guida per redigere il bilancio sociale (che, in base alla legge delega, per questa nuova forma giuridica diventa obbligatorio) e l'elenco degli atti e documenti da depositare al Registro delle imprese.
Con questo "pacchetto" si completano le disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 sull'impresa sociale che, a sua volta, raccoglie le indicazioni della legge-delega 13 giugno 2005, n.118.

Prima di passare all'esame dei nuovi decreti attuativi, vogliamo innanzitutto ricordare alcuni principi cardine della normativa sull'impresa sociale (decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 e legge-delega 13 giugno 2005, n.118) che seppur con tutti i limiti va assolutamente difesa.

I soggetti che possono conseguire il titolo di impresa sociale sono tutte le organizzazioni private, ivi comprese le società, che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.
Possono dunque acquisire la qualifica di impresa sociale:
- gli enti di cui al Libro I del Codice Civile (enti senza fini di lucro e destinati al perseguimenti di finalità etico-sociali: le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati)
- gli enti del Libro V, finalizzati alla produzione in funzione meramente lucrativa o di mutualità interna di beni e di servizi (le società - di persone e di capitali - le cooperative, i consorzi).
La disciplina dell'impresa sociale è rivoluzionaria e da vedere quindi con favore perchè, come ha spiegato Giorgio Vittadini (Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà) in un intervento dal titolo “DALLE IDENTITA’ AI MODELLI DI GOVERNANCE: LA SPECIFICITA’ DELL’IMPRESA SOCIALE” (Le Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile, 14 ottobre 2006), sancendo la distinzione tra il concetto di impresa e quello della finalità lucrativa (potendo esistere imprese finalizzate alla produzione di beni sociali), viene riconosciuta giuridicamente per la prima volta la presenza di imprese che perseguono finalità diverse dal profitto, superando l'ormai anacronistica dicotomia tra libro I e libro V del codice civile.
Infatti l'impresa sociale è caratterizzata dalla assenza di lucro soggettivo (i soci e le persone che ci lavorano non possono trarre utili) e dalla tipologia di attività che essa svolge.
Tra i requisiti, oltre a quello principale di destinare utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio (e quindi non distribuirli, neanche in forma indiretta), l'impresa sociale deve: possedere una struttura democratica, ottenere oltre il 70% dei ricavi dalla sua attività principale, redigere il bilancio sociale, e prevedere forme di coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori e dei destinatari delle attività.
Un altro elemento importante che caratterizza l'impresa sociale riguarda la pluralità dei settori di intervento: gli ambiti sono ancor più estesi rispetto alla disciplina per le Onlus e la notmativa in materia ha cercato di comprendere quanti più settori possibile del non profit.
In sintesi essi sono:
- assistenza sociale
- assistenza sanitaria e sociosanitaria
- educazione, istruzione e formazione
- tutela dell’ambiente e dell’ecosistema
- valorizzazione del patrimonio culturale
- turismo sociale
- formazione universitaria e post universitaria
- ricerca ed erogazione di servizi culturali
- formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo
- servizi strumentali alle imprese sociali resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.
Inoltre possono acquisire il titolo di impresa sociale le organizzazioni che, indipendentemente dai settori di attività, esercitano attività d’impresa al fine dell’inserimento lavorativo di soggetti che siano lavoratori svantaggiati e disabili, a patto che rappresentino almeno il 30% del personale.

Ma passiamo ora all'esame dei decreti attuativi firmati il 24 gennaio 2008 che integrano le norme relative all'impresa sociale e il cui testo viene di seguito riportato:
1) Definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del 70% dei ricavi complessivi dell’impresa
2) Definizione degli atti da depositare al Registro delle imprese e procedure per la costituzione
3) Previsione di linee guida relative a forma e contenuto del bilancio sociale
4) Previsione di linee guida relative a trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda.

Per una descrizione del contenuto dei provvedimenti, vi proponiamo l'articolo "VERSO L’IMPRESA SOCIALE. I NUOVI DECRETI ATTUATIVI DEL 155/2006", del medesimo Alessandro Messina e Barbara Siclari (dirigente dell’Ufficio legislativo del Ministero della Solidarietà Sociale), pubblicato sul sito www.csvnet.it.
Entrambi gli autori hanno fatto parte del gruppo di lavoro istituito presso il Ministero per la definizione dei decreti attuativi previsti dal decreto legislativo 155/2006.
Di seguito riportiamo un estratto dell'articolo:

Definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento, al fine di determinare la cd. attività principale
L’articolo 1 del decreto legislativo n. 155 del 2006 stabilisce che possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano una attività economica con una serie di caratteristiche ivi definite in via stabile e principale.
All’articolo 2, comma 3, si dispone che per attività principale si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell’organizzazione che esercita l’impresa sociale.
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della solidarietà sociale determina i criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento necessario a stabilire l’attività principale. Definisce come “ricavi” tutti i proventi che concorrono positivamente alla realizzazione del risultato gestionale nell’esercizio contabile di riferimento in caso di contabilità per competenza e tutte le entrate temporalmente riferibili all’anno di riferimento nell’ipotesi di contabilità per cassa.
Nel computo del rapporto si prendono in considerazione soltanto i ricavi direttamente generati dalle attività di utilità sociale, escludendo i ricavi relativi a: (I) proventi da rendite finanziarie o immobiliari, (II) plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale, (III) sopravvenienze attive, (IV) contratti o convenzioni con società ed enti controllati dall’organizzazione che esercita l’impresa sociale o controllanti la medesima.
Quando sussiste una difficoltà ad attribuire direttamente ricavi fra diverse attività, il decreto prevede si utilizzi il criterio del numero di addetti impiegati per ciascuna attività.
Le informazioni di cui sopra vengono pubblicate unitamente ai dati annuali di bilancio ed evidenziate anche all’interno del bilancio sociale, che deve essere redatto dall’organizzazione che esercita l’impresa sociale e depositato presso il registro delle imprese al fine di rappresentare l’osservanza delle finalità sociali.

Definizione degli atti che devono essere depositati da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale presso il registro delle imprese e delle relative procedure
Il decreto del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro dello sviluppo economico elenca innanzitutto gli atti e i documenti da depositare per via telematica presso l’ufficio del registro delle imprese competente per territorio per l’iscrizione in apposita sezione del registro delle imprese.
L’elenco predisposto concerne i classici documenti necessari alla vita di una impresa: l’atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione, un documento rappresentante adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell’impresa (le cui linee guida verranno prodotte dall’Agenzia per le Onlus nei primi mesi del 2008), il bilancio sociale, i documenti in forma consolidata in caso di gruppi di imprese sociali, ogni altro atto o documento previsto dalla normativa vigente.
Il deposito dei documenti avviene entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, seguendo la vigente disciplina in tema di registro delle imprese.
L’ufficio del registro delle imprese procede all’iscrizione nell’apposita sezione una volta verificata la completezza formale della domanda. Il medesimo ufficio può chiedere modifiche o integrazioni nell’ipotesi in cui ne ravvisi la necessità. Nel caso in cui l’organizzazione che esercita l’impresa sociale non provveda entro un congruo termine, l’ufficio può rifiutare il deposito dell’atto con provvedimento motivato.

Linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale
Il decreto del Ministro della solidarietà sociale, sentita l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, contiene le linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale.
In particolare, si stabilisce che il bilancio sociale debba avere un contenuto minimo concernente le seguenti categorie di informazioni: illustrazione della metodologia adottata per la redazione del bilancio medesimo, informazioni generali sull’ente e sugli amministratori, struttura, governo ed amministrazione dell’ente, obiettivi e attività, esame della situazione finanziaria, altre informazioni opzionali.
Particolare attenzione viene posta dalle linee guida ai sistemi di “governo dell’impresa sociale” (nomina degli amministratori, dinamiche assembleari, modalità di partecipazione dei diversi stakeholders) e alla piena “trasparenza gestionale” (costo della raccolta fondi, forbice delle retribuzioni, esito dei progetti finanziati).
Il bilancio sociale delle attività svolte deve essere redatto annualmente, viene sottoposto all’approvazione dei competenti organi sociali congiuntamente al bilancio di esercizio e viene depositato per via telematica presso il registro delle imprese. Se ne dà ampia pubblicità attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione dell’organizzazione che esercita l’impresa sociale.
Per la redazione del bilancio sociale si predilige la modalità partecipata, attraverso il coinvolgimento dei beneficiari diretti e indiretti delle attività. In particolare, la valutazione dei risultati conseguiti deve essere realizzata con il coinvolgimento di tutti coloro che hanno prestato la propria attività presso l’impresa sociale, sia a titolo professionale che a titolo volontario.

Linee guida per le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda poste in essere dalle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale
Il decreto del Ministro della solidarietà sociale, sentita l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, individua le modalità cui devono attenersi le organizzazioni che esercitano l’impresa sociale nel porre in essere le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, attraverso l’adozione di linee guida.
Anche in questo caso le linee guida sono orientate a garantire la massima trasparenza alle fasi che precedono tali operazioni, ai criteri di valutazione adottati dalle organizzazioni coinvolte e ai risultati attesi, con l’intento di ridurre rischi di comportamenti elusivi della norma.
In particolare, si disciplina la procedura per il rilascio dell’autorizzazione alle operazioni straordinarie, prevedendo che gli organi di amministrazione notifichino al Ministero della solidarietà sociale l’intenzione di procedere ad una delle operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, allegando la relativa documentazione.
L’autorizzazione del Ministero, sentita l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, la quale esprime un parere avente valore consultivo, si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.
Con riferimento alle operazioni straordinarie, si rinvia alla disciplina civilistica, avendo riguardo alla particolare natura dell’organizzazione che esercita l’impresa sociale.

"L'iter della riforma dell'impresa sociale è completo" ha dichiarato Alessandro Messina nel corso del convegno romano, durante il quale ha presentato i decreti attuativi. Però il dirigente ministeriale ha anche espresso rammarico per il fatto che, nella fretta indotta dal precipitare della crisi di Governo, sia mancata la fase di consultazione con le organizzazioni del Terzo settore, e per il momento sembra questa la principale critica che viene mossa da alcuni rappresentanti del non profit.
"Siamo sconcertati per un atto affrettato e inusuale, sul quale non siamo stati nè consultati, nè addirittura informati - ha commentato Maria Guidotti, portavoce del Forum permanente del Terzo settore, presente al convegno romano - Non c'è stata traccia di quella concertazione che aveva invece caratterizzato l'iter di definizione della legge e che dovrebbe essere prassi normale con le parti interessate, soprattutto allorchè le norme hanno una ricaduta diretta su soggetti giuridici esistenti".
Anche Andrea Olivero, presidente nazionale delle Acli, pur riservandosi una valutazione più approfondita da parte dell'organizzazione nei prossimi giorni, ha manifestato dubbi sul futuro dell'impresa sociale, soprattutto per la mancanza assoluta di incentivi a favore della nuova veste giuridica, che va ad affiancarsi a quelle già esistenti.
Cauta la valutazione di Marco Granelli, presidente nazionale dei Centri di servizio per il volontariato: "Nei decreti attuativi ci sono nè più nè meno le cose che ci si potevano aspettare. Purtroppo c'erano pesanti limiti già nella legge delega".

Nelle prossime settimane il dibattito sulla sostanza dei provvedimenti è destinato ad accendersi.
I punti più delicati sono la qualificazione dei ricavi, le procedure e le valutazioni in caso di operazioni straordinarie e il nodo dei controlli. Incerto anche il campo delle organizzazioni potenzialmente interessate (secondo una ricerca dell'Isfol, che però risale al 2006, potrebbero rientrare nella nuova definizione 165mila imprese, pari al 75% circa delle istituzioni non profit censite dall'Istat). Mentre rimane irrisolto il nodo delle agevolazioni fiscali alle imprese sociali.
Ciò non toglie che con i quattro decreti si possano comunque aprire diverse strade importanti.



www.ilsole24ore.com
www.csvnet.it
www.dirittiglobali.it



Stefania Colombi
Redazione Nonprofitonline

Copyright - Nonprofitonline.it 2006

Stampa