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Se la crisi di Governo ha travolto le riforme della legge-quadro sul volontariato
e del Codice Civile, che rimangono ancora in sospeso, un pericolo analogo
è stato invece scongiurato per la riforma dell'impresa sociale
(anche se non tutti i dubbi sono stati risolti).
Infatti, come
vi abbiamo già comunicato in una precedente News, il 24 gennaio
scorso sono stati firmati dal Ministro della Solidarietà sociale,
Paolo Ferrero e dal Ministro dello Sviluppo economico, Pier Luigi Bersani,
i quattro provvedimenti attuativi che integrano le norme relative all'impresa
sociale e che, trasmessi alla Corte dei Conti per la registrazione e la
validazione finale, dovrebbero giungere alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale entro la metà del prossimo mese di marzo.
La notizia ufficiale dell'approvazione è stata data l'1 febbraio
scorso da Alessandro Messina, responsabile del Servizio controllo interno
del Ministero della Solidarietà sociale, in occasione di un convegno
svoltosi a Roma e promosso da Csv.net (il coordinamento nazionale dei
Centri di servizio per il volontariato), appuntamento nel corso del quale
sono state presentate le linee-guida del bilancio sociale e di missione
per le organizzazioni non profit.
I quattro decreti riguardano, rispettivamente, la qualificazione dei ricavi
per rientrare nell'ambito dell'impresa sociale; le linee-guida per le
modalità relative a operazioni di trasformazione, fusione, scissione
e cessione dell'impresa; le linee-guida per redigere il bilancio sociale
(che, in base alla legge delega, per questa nuova forma giuridica diventa
obbligatorio) e l'elenco degli atti e documenti da depositare al Registro
delle imprese.
Con questo "pacchetto" si completano le disposizioni del decreto
legislativo 24 marzo 2006, n. 155 sull'impresa sociale che, a sua
volta, raccoglie le indicazioni della legge-delega
13 giugno 2005, n.118.
Prima di passare all'esame dei nuovi decreti attuativi, vogliamo innanzitutto
ricordare alcuni principi cardine della normativa sull'impresa sociale
(decreto
legislativo 24 marzo 2006, n. 155 e legge-delega
13 giugno 2005, n.118) che seppur con tutti i limiti va assolutamente
difesa.
I soggetti che possono conseguire il titolo di impresa sociale sono tutte
le organizzazioni private, ivi comprese le società, che esercitano
in via stabile e principale un’attività economica organizzata al
fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità
sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.
Possono dunque acquisire la qualifica di impresa sociale:
- gli enti di cui al Libro I del Codice Civile (enti senza fini di lucro
e destinati al perseguimenti di finalità etico-sociali: le associazioni
riconosciute e non, le fondazioni, i comitati)
- gli enti del Libro V, finalizzati alla produzione in funzione meramente
lucrativa o di mutualità interna di beni e di servizi (le società
- di persone e di capitali - le cooperative, i consorzi).
La disciplina dell'impresa sociale è rivoluzionaria e da vedere
quindi con favore perchè, come ha spiegato Giorgio Vittadini (Presidente
della Fondazione per la Sussidiarietà) in un intervento dal titolo
“DALLE
IDENTITA’ AI MODELLI DI GOVERNANCE: LA SPECIFICITA’ DELL’IMPRESA SOCIALE”
(Le Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile, 14 ottobre 2006), sancendo
la distinzione tra il concetto di impresa e quello della finalità
lucrativa (potendo esistere imprese finalizzate alla produzione di beni
sociali), viene riconosciuta giuridicamente per la prima volta la presenza
di imprese che perseguono finalità diverse dal profitto, superando
l'ormai anacronistica dicotomia tra libro I e libro V del codice civile.
Infatti l'impresa sociale è caratterizzata dalla assenza di lucro
soggettivo (i soci e le persone che ci lavorano non possono trarre utili)
e dalla tipologia di attività che essa svolge.
Tra i requisiti, oltre a quello principale di destinare utili e avanzi
di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento
del patrimonio (e quindi non distribuirli, neanche in forma indiretta),
l'impresa sociale deve: possedere una struttura democratica, ottenere
oltre il 70% dei ricavi dalla sua attività principale, redigere
il bilancio sociale, e prevedere forme di coinvolgimento e partecipazione
dei lavoratori e dei destinatari delle attività.
Un altro elemento
importante che caratterizza l'impresa sociale riguarda la pluralità
dei settori di intervento: gli ambiti sono ancor più estesi rispetto
alla disciplina per le Onlus e la notmativa in materia ha cercato di comprendere
quanti più settori possibile del non profit.
In sintesi essi sono:
- assistenza sociale
- assistenza sanitaria e sociosanitaria
- educazione, istruzione e formazione
- tutela dell’ambiente e dell’ecosistema
- valorizzazione del patrimonio culturale
- turismo sociale
- formazione universitaria e post universitaria
- ricerca ed erogazione di servizi culturali
- formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica ed al successo scolastico e formativo
- servizi strumentali alle imprese sociali resi da enti composti in misura
superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.
Inoltre possono acquisire il titolo di impresa sociale le organizzazioni
che, indipendentemente dai settori di attività, esercitano attività
d’impresa al fine dell’inserimento lavorativo di soggetti che siano lavoratori
svantaggiati e disabili, a patto che rappresentino almeno il 30% del personale.
Ma passiamo ora all'esame dei decreti attuativi firmati il 24 gennaio
2008 che integrano le norme relative all'impresa sociale e il cui testo
viene di seguito riportato:
1) Definizione
dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale
del 70% dei ricavi complessivi dellimpresa
2) Definizione
degli atti da depositare al Registro delle imprese e procedure per la
costituzione
3) Previsione
di linee guida relative a forma e contenuto del bilancio sociale
4) Previsione
di linee guida relative a trasformazione, fusione, scissione e cessione
dazienda.
Per una descrizione del contenuto dei provvedimenti, vi proponiamo l'articolo
"VERSO
LIMPRESA SOCIALE. I NUOVI DECRETI ATTUATIVI DEL 155/2006",
del medesimo Alessandro Messina e Barbara Siclari (dirigente dellUfficio
legislativo del Ministero della Solidarietà Sociale), pubblicato
sul sito www.csvnet.it.
Entrambi gli autori hanno fatto parte del gruppo di lavoro istituito presso
il Ministero per la definizione dei decreti attuativi previsti dal decreto
legislativo 155/2006.
Di seguito riportiamo un estratto dell'articolo:
Definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della
percentuale del settanta per cento, al fine di determinare la cd. attività
principale
Larticolo 1 del decreto legislativo n. 155 del 2006 stabilisce che
possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni
private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che
esercitano una attività economica con una serie di caratteristiche
ivi definite in via stabile e principale.
Allarticolo 2, comma 3, si dispone che per attività principale
si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta
per cento dei ricavi complessivi dellorganizzazione che esercita
limpresa sociale.
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della
solidarietà sociale determina i criteri quantitativi e temporali
per il computo della percentuale del settanta per cento necessario a stabilire
lattività principale. Definisce come ricavi
tutti i proventi che concorrono positivamente alla realizzazione del risultato
gestionale nellesercizio contabile di riferimento in caso di contabilità
per competenza e tutte le entrate temporalmente riferibili allanno
di riferimento nellipotesi di contabilità per cassa.
Nel computo del rapporto si prendono in considerazione soltanto i ricavi
direttamente generati dalle attività di utilità sociale,
escludendo i ricavi relativi a: (I) proventi da rendite finanziarie o
immobiliari, (II) plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale, (III)
sopravvenienze attive, (IV) contratti o convenzioni con società
ed enti controllati dallorganizzazione che esercita limpresa
sociale o controllanti la medesima.
Quando sussiste una difficoltà ad attribuire direttamente ricavi
fra diverse attività, il decreto prevede si utilizzi il criterio
del numero di addetti impiegati per ciascuna attività.
Le informazioni di cui sopra vengono pubblicate unitamente ai dati annuali
di bilancio ed evidenziate anche allinterno del bilancio sociale,
che deve essere redatto dallorganizzazione che esercita limpresa
sociale e depositato presso il registro delle imprese al fine di rappresentare
losservanza delle finalità sociali.
Definizione degli atti che devono essere depositati da parte delle
organizzazioni che esercitano limpresa sociale presso il registro
delle imprese e delle relative procedure
Il decreto del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro
dello sviluppo economico elenca innanzitutto gli atti e i documenti da
depositare per via telematica presso lufficio del registro delle
imprese competente per territorio per liscrizione in apposita sezione
del registro delle imprese.
Lelenco predisposto concerne i classici documenti necessari alla
vita di una impresa: latto costitutivo, lo statuto e ogni successiva
modificazione, un documento rappresentante adeguatamente la situazione
patrimoniale ed economica dellimpresa (le cui linee guida verranno
prodotte dallAgenzia per le Onlus nei primi mesi del 2008), il bilancio
sociale, i documenti in forma consolidata in caso di gruppi di imprese
sociali, ogni altro atto o documento previsto dalla normativa vigente.
Il deposito dei documenti avviene entro trenta giorni dal verificarsi
dellevento, seguendo la vigente disciplina in tema di registro delle
imprese.
Lufficio del registro delle imprese procede alliscrizione
nellapposita sezione una volta verificata la completezza formale
della domanda. Il medesimo ufficio può chiedere modifiche o integrazioni
nellipotesi in cui ne ravvisi la necessità. Nel caso in cui
lorganizzazione che esercita limpresa sociale non provveda
entro un congruo termine, lufficio può rifiutare il deposito
dellatto con provvedimento motivato.
Linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni
che esercitano limpresa sociale
Il decreto del Ministro della solidarietà sociale, sentita lAgenzia
per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, contiene
le linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni
che esercitano limpresa sociale.
In particolare, si stabilisce che il bilancio sociale debba avere un contenuto
minimo concernente le seguenti categorie di informazioni: illustrazione
della metodologia adottata per la redazione del bilancio medesimo, informazioni
generali sullente e sugli amministratori, struttura, governo ed
amministrazione dellente, obiettivi e attività, esame della
situazione finanziaria, altre informazioni opzionali.
Particolare attenzione viene posta dalle linee guida ai sistemi di governo
dellimpresa sociale (nomina degli amministratori, dinamiche
assembleari, modalità di partecipazione dei diversi stakeholders)
e alla piena trasparenza gestionale (costo della raccolta
fondi, forbice delle retribuzioni, esito dei progetti finanziati).
Il bilancio sociale delle attività svolte deve essere redatto annualmente,
viene sottoposto allapprovazione dei competenti organi sociali congiuntamente
al bilancio di esercizio e viene depositato per via telematica presso
il registro delle imprese. Se ne dà ampia pubblicità attraverso
tutti i canali di comunicazione a disposizione dellorganizzazione
che esercita limpresa sociale.
Per la redazione del bilancio sociale si predilige la modalità
partecipata, attraverso il coinvolgimento dei beneficiari diretti e indiretti
delle attività. In particolare, la valutazione dei risultati conseguiti
deve essere realizzata con il coinvolgimento di tutti coloro che hanno
prestato la propria attività presso limpresa sociale, sia
a titolo professionale che a titolo volontario.
Linee guida per le operazioni di trasformazione, fusione, scissione
e cessione dazienda poste in essere dalle organizzazioni che esercitano
limpresa sociale
Il decreto del Ministro della solidarietà sociale, sentita lAgenzia
per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, individua
le modalità cui devono attenersi le organizzazioni che esercitano
limpresa sociale nel porre in essere le operazioni di trasformazione,
fusione, scissione e cessione di azienda, attraverso ladozione di
linee guida.
Anche in questo caso le linee guida sono orientate a garantire la massima
trasparenza alle fasi che precedono tali operazioni, ai criteri di valutazione
adottati dalle organizzazioni coinvolte e ai risultati attesi, con lintento
di ridurre rischi di comportamenti elusivi della norma.
In particolare, si disciplina la procedura per il rilascio dellautorizzazione
alle operazioni straordinarie, prevedendo che gli organi di amministrazione
notifichino al Ministero della solidarietà sociale lintenzione
di procedere ad una delle operazioni di trasformazione, fusione, scissione
e cessione di azienda, allegando la relativa documentazione.
Lautorizzazione del Ministero, sentita lAgenzia per le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, la quale esprime un parere avente
valore consultivo, si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione
della notificazione.
Con riferimento alle operazioni straordinarie, si rinvia alla disciplina
civilistica, avendo riguardo alla particolare natura dellorganizzazione
che esercita limpresa sociale.
"L'iter della riforma dell'impresa sociale è completo"
ha dichiarato Alessandro Messina nel corso del convegno romano, durante
il quale ha presentato i decreti attuativi. Però il dirigente ministeriale
ha anche espresso rammarico per il fatto che, nella fretta indotta dal
precipitare della crisi di Governo, sia mancata la fase di consultazione
con le organizzazioni del Terzo settore, e per il momento sembra questa
la principale critica che viene mossa da alcuni rappresentanti del non
profit.
"Siamo sconcertati per un atto affrettato e inusuale, sul quale non
siamo stati nè consultati, nè addirittura informati - ha
commentato Maria Guidotti, portavoce del Forum permanente del Terzo
settore, presente al convegno romano - Non c'è stata traccia di
quella concertazione che aveva invece caratterizzato l'iter di definizione
della legge e che dovrebbe essere prassi normale con le parti interessate,
soprattutto allorchè le norme hanno una ricaduta diretta su soggetti
giuridici esistenti".
Anche Andrea Olivero, presidente nazionale delle Acli, pur riservandosi
una valutazione più approfondita da parte dell'organizzazione nei
prossimi giorni, ha manifestato dubbi sul futuro dell'impresa sociale,
soprattutto per la mancanza assoluta di incentivi a favore della nuova
veste giuridica, che va ad affiancarsi a quelle già esistenti.
Cauta la valutazione di Marco Granelli, presidente nazionale dei
Centri di servizio per il volontariato: "Nei decreti attuativi ci
sono nè più nè meno le cose che ci si potevano aspettare.
Purtroppo c'erano pesanti limiti già nella legge delega".
Nelle prossime settimane il dibattito sulla sostanza dei provvedimenti
è destinato ad accendersi.
I punti più delicati sono la qualificazione dei ricavi, le procedure
e le valutazioni in caso di operazioni straordinarie e il nodo dei controlli.
Incerto anche il campo delle organizzazioni potenzialmente interessate
(secondo una ricerca dell'Isfol, che però risale al 2006, potrebbero
rientrare nella nuova definizione 165mila imprese, pari al 75% circa delle
istituzioni non profit censite dall'Istat). Mentre rimane irrisolto il
nodo delle agevolazioni fiscali alle imprese sociali.
Ciò non toglie che con i quattro decreti si possano comunque aprire
diverse strade importanti.
www.ilsole24ore.com
www.csvnet.it
www.dirittiglobali.it
Stefania Colombi
Redazione Nonprofitonline
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