L'Assemblea Generale,
Riconoscendo il bisogno urgente di una universale applicazione alle donne dei
diritti e dei principi con riguardo all'uguaglianza, alla sicurezza, alla libertà,
all'integrità e alla dignità di tutte le persone umane,
Notando che questi diritti e principi sono iscritti negli strumenti del diritto
internazionale, inclusi la Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto
internazionale sui diritti civili e politici, il Patto Internazionale sui diritti
economici, sociali e culturali, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma
di discriminazione contro le donne e la Convenzione contro la tortura, i trattamenti
o le punizioni crudeli, inumane o degradanti,
Riconoscendo che l'effettiva attuazione della Convenzione sull'eliminazione
di ogni forma di discriminazione contro le donne contribuirebbe all'eliminazione
della violenza contro le donne, e che la Dichiarazione sull'eliminazione della
violenza contro le donne, enunciata nella presente risoluzione, rafforzerà
e contribuirà al rafforzamento e allo sviluppo di tale processo,
Preoccupata che la violenza contro le donne costituisca un ostacolo al raggiungimento
dell'uguaglianza, dello sviluppo e della pace, come riconosciuto nelle Strategie
Future di Nairobi per il progresso delle donne, in cui erano raccomandate una
serie di misure per combattere la violenza contro le donne, e alla piena attuazione
della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro
le donne,
Affermando che la violenza contro le donne costituisce una violazione dei diritti
e delle libertà fondamentali delle donne e danneggia ed annulla il godimento
da parte loro di quei diritti e libertà, e preoccupata per il prolungato
insuccesso nella protezione e promozione di questi diritti e libertà
nei riguardi della violenza contro le donne,
Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione delle
relazioni di potere storicamente disuguali tra uomini e donne, che ha portato
alla dominazione e alla discriminazione contro le donne da parte degli uomini
e ha impedito il pieno avanzamento delle donne, e che la violenza contro le
donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne
sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini,
Preoccupata che alcuni gruppi di donne, come le donne appartenenti a gruppi
minoritari, le donne indigene, le donne rifugiate, le donne migranti, le donne
abitanti in comunità rurali e remote, le donne indigenti, le donne in
istituti o in stato di detenzione, le bambine, le donne con invalidità,
le donne anziane e le donne in situazioni di conflitto armato, siano particolarmente
vulnerabili alla violenza,
Richiamando la conclusione del paragrafo 23 in allegato alla risoluzione del
Consiglio Economico e Sociale 1990/15 del 24 maggio 1990, in cui il riconoscimento
che la violenza contro le donne in famiglia e nella società era diffusa
e tagliava trasversalmente le linee di reddito, di classe e di cultura doveva
essere affiancato da passi urgenti ed efficaci al fine di eliminarne l'incidenza,
Richiamando inoltre la risoluzione del Consiglio Economico e Sociale 1991/18
del 30 maggio 1991, in cui il Consiglio raccomandava lo sviluppo di uno schema
di strumento giuridico internazionale che riguardasse esplicitamente la questione
della violenza contro le donne,
Felicitandosi per il ruolo che i movimenti delle donne stanno svolgendo nel
richiamare l'attenzione in modo crescente sulla natura, gravità ed ampiezza
del problema della violenza contro le donne,
Allarmata che le opportunità per le donne di raggiungere l'uguaglianza
giuridica, sociale, politica ed economica nella società siano limitate,
tra l'altro, dalla continua ed endemica violenza,
Convinta che, alla luce di quanto sopra, c'è la necessità di una
chiara ed esaustiva definizione di violenza contro le donne, di una chiara definizione
dei diritti che devono essere applicati al fine di assicurare l'eliminazione
della violenza contro le donne in tutte le sue forme, di un impegno da parte
degli Stati nei confronti delle loro responsabilità, e di un impegno
da parte della comunità internazionale nel suo complesso per l'eliminazione
della violenza contro le donne,
Solennemente proclama la seguente Dichiarazione sull'eliminazione della violenza
contro le donne, e sollecita che ogni sforzo venga fatto in modo che risulti
generalmente riconosciuta e rispettata.
Articolo 1
Ai fini della presente Dichiarazione l'espressione "violenza contro le
donne" significa ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come
risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza
fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti,
la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga
nella vita pubblica o privata.
Articolo 2
La violenza contro le donne dovrà comprendere, ma non limitarsi a, quanto
segue:
a) La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene in famiglia, incluse
le percosse, l'abuso sessuale delle bambine nel luogo domestico, la violenza
legata alla dote, lo stupro da parte del marito, le mutilazioni genitali femminili
e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza non maritale
e la violenza legata allo sfruttamento;
b) La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all'interno della
comunità nel suo complesso, incluso lo stupro, l'abuso sessuale, la molestia
sessuale e l'intimidazione sul posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove,
il traffico delle donne e la prostituzione forzata;
c) La violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o condotta dallo Stato,
ovunque essa accada.
Articolo 3
Le donne hanno il diritto ad un uguale godimento e garanzia di tutti i diritti
umani e le libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale,
culturale, civile o in ogni altro campo.
Questi diritti includono tra l'altro:
a) Il diritto alla vita;
b) Il diritto all'uguaglianza;
c) Il diritto alla libertà e alla sicurezza della persona;
d) Il diritto ad una uguale protezione di fronte alla legge;
e) Il diritto di essere libere da tutte le forme di discriminazione;
f) Il diritto al più alto standard raggiungibile di salute fisica e mentale;
g) Il diritto a condizioni di lavoro giuste e favorevoli;
h) Il diritto a non essere sottoposte a tortura, o ad altri trattamenti o punizioni
crudeli, inumane o degradanti.
Articolo 4
Gli stati dovrebbero condannare la violenza contro le donne e non dovrebbero
appellarsi ad alcuna consuetudine, tradizione o considerazione religiosa al
fine di non ottemperare alle loro obbligazioni quanto alla sua eliminazione.
Gli stati dovrebbero perseguire con tutti i mezzi appropriati e senza indugio
una politica di eliminazione della violenza contro le donne e, a questo fine,
dovrebbero:
a) Considerare, nel caso in cui non l'abbiano già fatto, di ratificare
o aderire alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione
contro le donne o di ritirare le riserve alla convenzione;
b) Astenersi dall'usare violenza contro le donne;
c) Esercitare la dovuta attenzione per prevenire, indagare e, conformemente
alla legislazione nazionale, punire gli atti di violenza contro le donne, sia
che tali atti siano perpetrati dallo stato che da persone private;
d) Sviluppare sanzioni penali, civili, di diritto del lavoro e amministrative
nell'ordinamento nazionale per punire e riparare agli illeciti causati alle
donne che sono sotto poste a violenza; alle donne che sono sottoposte a violenza
dovrebbe essere fornito l'accesso ai meccanismi della giustizia e, come previsto
dalla legislazione nazionale, a giusti ed efficaci rimedi per il danno che hanno
sofferto; gli stati dovrebbero inoltre informare le donne dei loro diritti nel
cercare una riparazione attraverso tali meccanismi;
e) Considerare la possibilità di sviluppare piani nazionali per promuovere
la protezione delle donne contro ogni forma di violenza, o di includere disposizioni
rivolte a questo scopo nei piani già esistenti, tenendo conto, nei modi
appropriati, della cooperazione che possa essere fornita dalle organizzazioni
non governative, particolarmente da quelle impegnate sulla questione della violenza
contro le donne;
f) Sviluppare, in modo ampio, approcci preventivi e tutte quelle misure di natura
legale, politica, amministrativa e culturale atte a promuovere la protezione
delle donne contro ogni forma di violenza, e ad assicurare che non avvenga la
rivittimizzazione delle donne a causa di leggi, pratiche attuative o altri interventi
non sensibili al genere;
g) Lavorare per assicurare, nel massimo grado possibile alla luce delle risorse
disponibili e, dove necessario, nell'ambito del sistema della cooperazione internazionale,
che le donne sottoposte a violenza e, dove appropriato, i loro figli abbiano
una assistenza specializzata, come la riabilitazione, l'assistenza nella cura
e nel mantenimento dei bambini, i trattamenti sanitari, la consulenza, i servizi
sanitari e sociali, le agevolazioni e i programmi, così come le strutture
di sostegno, e prendere ogni altra misura appropriata per promuovere la loro
sicurezza e riabilitazione psicologica;
h) Includere nei bilanci di governo risorse adeguate per le attività
relative all'eliminazione della violenza contro le donne;
i) Prendere misure per assicurare che i membri della magistratura e i funzionari
pubblici responsabili dell'attuazione delle attività di prevenzione,
indagine e punizione della violenza contro le donne ricevano una formazione
per sensibilizzarli alla violenza contro le donne;
j) Adottare tutte le misure appropriate, specialmente nel campo dell'educazione,
per modificare i modelli di comportamento sociali e culturali degli uomini e
delle donne e per eliminare i pregiudizi, le pratiche consuetudinarie e ogni
altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità o della superiorità
di uno dei due sessi e su ruoli stereotipati per gli uomini e per le donne;
k) Promuovere la ricerca, raccogliere dati e compilare statistiche, concernenti
in particolar modo la violenza domestica, riguardanti l'incidenza delle diverse
forme di violenza contro le donne e incoraggiare la ricerca sulle cause, la
natura, la gravità e le conseguenze della violenza contro le donne e
sull'efficacia delle misure adottate per prevenire e riparare alla violenza
contro le donne; queste statistiche e gli esiti delle ricerche saranno resi
pubblici;
l) Adottare misure volte all'eliminazione della violenza contro le donne particolarmente
esposte alla violenza;
m) Includere, nel sottoporre i rapporti richiesti in virtù dei pertinenti
strumenti sui diritti umani delle Nazioni Unite, informazioni concernenti la
violenza contro le donne e le misure prese per attuare la seguente dichiarazione;
n) Incoraggiare lo sviluppo di adeguate linee guida per assistere nell'applicazione
dei principi enunciati nella presente Dichiarazione;
o) Riconoscere l'importante ruolo svolto dal movimento delle donne e delle organizzazioni
nongovernative di tutto il mondo nell'accrescere la consapevolezza e nell'alleviare
il problema della violenza contro le donne;
p) Facilitare ed aumentare il lavoro del movimento delle donne e delle organizzazioni
nongovernative e cooperare con esse ai livelli locale, nazionale e regionale;
q) Incoraggiare le organizzazioni regionali intergovernative di cui sono membri
ad includere l'eliminazione della violenza contro le donne nei loro programmi,
nei modi appropriati.
Articolo 5
Gli organismi e le agenzie specializzate nel sistema delle Nazioni unite dovrebbero
contribuire, nei loro rispettivi ambiti di competenza, al riconoscimento e alla
realizzazione dei diritti e dei principi enunciati nella presente Dichiarazione,
e a questo fine, tra l'altro, dovrebbero:
a) Incoraggiare la cooperazione internazionale e regionale allo scopo di definire
strategie regionali per combattere la violenza, scambiando esperienze e finanziando
programmi relativi all'eliminazione della violenza contro le donne;
b) Promuovere riunioni e seminari allo scopo di creare ed aumentare la consapevolezza
tra tutte le persone riguardo alla questione dell'eliminazione della violenza
contro le donne;
c) Incoraggiare il coordinamento e gli scambi all'interno del sistema delle
Nazioni Unite, tra gli organismi pattizi sui diritti umani per affrontare in
modo efficace la questione della violenza contro le donne;
d) Includere nelle analisi sulle tendenze e i problemi sociali preparate dalle
organizzazioni e dagli organismi del sistema delle Nazioni Unite, come i rapporti
periodici sulla situazione sociale mondiale, ricerche sulle tendenze della violenza
contro le donne;
e) Incoraggiare il coordinamento tra le organizzazioni e gli organismi delle
Nazioni Unite al fine di includere la questione della violenza contro le donne
nei programmi in corso, soprattutto con riferimento ai gruppi di donne particolarmente
vulnerabili;
f) Promuovere la formulazione di linee guida o di manuali relativi alla violenza
contro le donne, tenendo conto delle misure menzionate nella presente Dichiarazione;
g) Considerare la questione dell'eliminazione della violenza contro le donne,
nei modi appropriati, durante l'adempimento dei loro obblighi di attuazione
degli strumenti sui diritti umani;
h) Cooperare con le organizzazioni nongovernative nell'affrontare la questione
della violenza contro le donne.
Articolo 6
Nessuna disposizione della presente Dichiarazione pregiudicherà le disposizioni
più efficaci nell'eliminazione della violenza contro le donne che possono
essere contenute nella legislazione di uno Stato o in ogni convenzione internazionale,
trattato e altro strumento in vigore in uno Stato