DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 2004
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; Vista la legge 15 luglio 2003, n. 189, recante «Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili»; Visto in particolare, l'art. 2 della citata legge 15 luglio 2003, n. 189, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono individuate le attivita' che la Federazione italiana sport disabili svolge quale Comitato Italiano Paraolimpico; Su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
Decreta:
Art. 1
Compiti della Federazione italiana sport disabili quale Comitato
Italiano Paraolimpico
1. La Federazione italiana sport disabili, di seguito denominata
«FISD», quale Comitato Italiano Paraolimpico, di seguito denominato
«CIP», svolge, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi
emanati dall'International Paralympic Committee, di seguito
denominato «IPC», le seguenti attivita':
a) cura l'organizzazione e la preparazione atletica della
rappresentanza nazionale ai giochi paraolimpici o ad altre
competizioni internazionali;
b) riconosce e coordina le federazioni, le organizzazioni e le
discipline sportive riconosciute dall'IPC e/o dal Comitato
internazionale olimpico, o comunque operanti sul territorio
nazionale, che curano prevalentemente l'attivita' sportiva per
disabili;
c) rappresenta presso l'IPC le organizzazioni sportive per
disabili da questo riconosciute;
d) assicura la promozione ed il potenziamento dello sport
nazionale per disabili;
e) promuove la massima diffusione della pratica sportiva per
disabili in ogni fascia di eta' e di popolazione, nel rispetto delle
competenze delle regioni e degli enti locali;
f) partecipa, nei casi previsti dall'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 242, alle sedute della Giunta
nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI.
2. Per le attivita' di cui al comma 1, gli organi della FISD sono
anche organi del CIP ed il Presidente della FISD rappresenta il CIP
nelle sedi istituzionali nazionali ed internazionali.
3. Le attivita' della FISD quale CIP sono sottoposte alla vigilanza
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, acquisito il
parere del Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito
denominato «CONI».
4. Resta ferma la vigilanza del CONI sulle attivita' della FISD
quale federazione sportiva nazionale, ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 2
Principi
1. La FISD, nell'assolvimento dei compiti propri del CIP, si
conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale dei
disabili, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dell'IPC,
in base all'accordo tra Comitato internazionale olimpico, di seguito
denominato «CIO», e l'IPC sulla gestione dell'attivita' sportiva per
disabili. La FISD si raccorda altresi' con ogni altra organizzazione
internazionale, riconosciuta dal CIO e/o dall'IPC, competente in
materia di sport dei disabili.
2. Restano ferme le competenze riconosciute alle regioni a statuto
speciale e quelle attribuite alle province autonome di Trento e
Bolzano in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
1975, n. 475, recante le norme di attuazione dello statuto per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di attivita' sportive e
ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.
Art. 3
Organizzazione della Federazione italiana sport disabili quale
Comitato Italiano Paraolimpico
1. La FISD, al fine di assicurare l'efficace assolvimento dei
compiti propri del CIP, indicati all'art. 2, adegua, entro novanta
giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il proprio statuto e
la propria organizzazione nel rispetto dei principi fondamentali
dettati dall'IPC, in conformita' ai principi ed alle linee
organizzative generali del CONI, nonche' alle previsioni del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e
integrazioni.
2. Lo statuto, adeguato ai sensi del comma 1, e' sottoposto
all'approvazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali,
che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla ricezione.
Art. 4
Rapporti con il Comitato olimpico nazionale italiano
1. Il CONI, in attuazione della previsione dell'art. 12-bis del
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e
integrazioni, svolge, di concerto con la FISD, quale Comitato
Italiano Paraolimpico, compiti di promozione per lo sport per i
disabili. In linea con l'accordo CIO-IPC, il CIP ed il CONI
collaborano alla realizzazione delle loro finalita'.
2. Il CONI riconosce la FISD quale CIP, per l'attivita' di
preparazione paraolimpica e di partecipazione ai giochi paraolimpici,
nonche' per le attivita' previste dagli accordi internazionali
IPC/CIO, concorrendo al relativo finanziamento mediante contributi
annuali, che dovranno essere oggetto di rendiconto dettagliato nei
modi e nei termini stabiliti dai competenti organi del CONI.
3. Il CONI e la FISD possono stipulare convenzioni, tra loro e/o
con altri soggetti dell'ordinamento sportivo e con altre istituzioni
interessate, al fine del migliore coordinamento e della piu'
efficiente gestione amministrativa, in particolare nei settori della
gestione del personale, dell'utilizzo degli immobili dei rispettivi
patrimoni, nonche' per gli acquisti di beni e servizi. Le convenzioni
sono trasmesse al Ministero per i beni e le attivita' culturali ai
fini della vigilanza.
Roma, 8 aprile 2004
p. Il Presidente: Letta