INPS
CIRCOLARE N. 44 del 1 marzo 2002
OGGETTO: Legge 28 dicembre 2001, n.448.
Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati
SOMMARIO: L’articolo 38,
della legge 28 dicembre 2001, n.448, prevede, a determinate condizioni di età e
di reddito, l’incremento dell’importo delle maggiorazioni sociali dei
trattamenti pensionistici di cui all’articolo 1 della legge n. 544 del 1988,
delle pensioni sociali, degli assegni sociali e delle pensioni e assegni
spettanti agli invalidi civili, ciechi e sordomuti in misura tale da garantire
un reddito personale mensile pari a 516,46 euro per tredici mensilità.
Ulteriori istruzioni
1 - Premessa
Al fine di
agevolare il lavoro delle sedi, in merito alla corresponsione degli aumenti di
pensione di cui all’oggetto, con particolare riferimento all’attività di
consulenza da fornire agli utenti, si illustrano di seguito gli aspetti
normativi relativi alla prestazione anzidetta.
Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
301 del 29 dicembre 2001 è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2001, n. 448,
avente per oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)”, che, all’articolo 38,
commi da 1 a 6, innova la disciplina delle maggiorazioni sociali prevista da
varie disposizioni di legge (allegato 1).
In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2002,
l’articolo 38,
commi 1 e 2, prevede, in favore dei soggetti ultrasettantenni che non superino i
limiti di reddito, personale e cumulato con quello del coniuge, fissati dal
comma 5, l’incremento, fino a garantire un reddito mensile proprio pari a
516,46 euro (1 milione di lire) per tredici mensilità, della misura delle
maggiorazioni sociali spettanti:
- ai titolari di pensione a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed
esclusive della medesima ai sensi dell’articolo 1 della legge 29 dicembre
1988, n.544, e successive modificazioni e integrazioni;
- ai titolari di assegno sociale ai sensi
dell’articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- ai titolari di pensione sociale ai sensi
dell’articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
- ai titolari dei trattamenti trasferiti
all’INPS ai sensi dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n.381
(sordomuti), e dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n.118 (invalidi
civili), nonché ai ciechi civili titolari di pensione.
Il comma 3 della normativa in esame prevede che l’età
anagrafica di 70 anni può essere anticipata fino a 65 anni in relazione alla
contribuzione fatta valere dall’interessato.
Il successivo comma 4 dispone inoltre che hanno diritto
al beneficio in parola, in presenza delle medesime condizioni reddituali, i
soggetti di età pari o superiore ai 60 anni che risultino invalidi civili
totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione, nonché i
titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno
1984, n.222.
Con circolari n. 225 del 20 dicembre 2001 e n.17 del 16
gennaio 2002 sono state fornite indicazioni sulle modalità di attribuzione
dell’aumento in sede di rinnovo degli ordinativi di pagamento delle pensioni
per l’anno 2002 nonché sulle modalità di gestione delle operazioni
preordinate all’attribuzione dell’aumento per gli altri potenziali
destinatari.
Con la presente circolare si forniscono ulteriori
istruzioni ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della
misura dell’incremento delle maggiorazioni sociali previsto dalla nuova
normativa.
2 - Incremento fino a 516,46 euro mensili (1 milione di lire) della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 1 della legge n.544 del 1988.
L’articolo 1
della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni e integrazioni,
ha previsto, per i soggetti ultrasessantenni titolari dei trattamenti
pensionistici indicati nella norma stessa, che non superino determinati limiti
di reddito personale e cumulato con quello del coniuge, una maggiorazione
sociale della pensione.
L’importo di tale maggiorazione, stabilito in
relazione all’età del pensionato, fino al 31 dicembre 2001 è pari a 25,83
euro mensili (lire 50.000) per i pensionati ultrasessantenni, a 82,64 euro
mensili (lire 160.000) per i pensionati ultrasessantacinquenni, ed a 92,97 euro
mensili (lire 180.000) per i pensionati ultrasettantacinquenni. La maggiorazione
è corrisposta in misura intera o ridotta in relazione alla specifica situazione
reddituale dell’interessato.
L’articolo 38
della legge 28 dicembre 2001, n.448, nell’innovare, per i soggetti che si
trovino in determinate condizioni di età e di reddito, la previgente
disciplina, non prevede un importo fisso di maggiorazione sociale.
Il predetto articolo 38,
al comma 1, lettera a), stabilisce infatti che, a decorrere dal 1º gennaio
2002, la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui
all’articolo 1 della legge n. 544 del 1988, e successive modificazioni, è
incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni,
fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro (1 milione di lire) al
mese per tredici mensilità.
Il comma 3 della norma in esame prevede che l’età
anagrafica di 70 anni è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno
ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dall’interessato. Il successivo
comma 4 fissa in 60 anni l’età a partire dalla quale, in presenza delle
condizioni di reddito richieste, spetta il beneficio in parola ai titolari di
pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n.222
(v. successivo punto 2.2).
Il diritto e la misura del beneficio sono correlati, ai
sensi del comma 5, al non superamento di determinati limiti di reddito annuo
personale e cumulato con quello del coniuge (v. successivo punto 4).
2.1 - Trattamenti pensionistici interessati
La maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici
di cui all’articolo 1 della legge n. 544 del 1988 - e conseguentemente la
maggiorazione sociale nella nuova misura prevista dalla legge finanziaria del
2002 - spetta, in presenza delle condizioni richieste, ai titolari di pensione a
carico:
- dell’assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti;
- della gestione speciale per i lavoratori
delle miniere, cave e torbiere;
- delle gestioni dei contributi e delle
prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli
artigiani e degli esercenti attività commerciali;
- delle forme esclusive e sostitutive
dell’assicurazione generale obbligatoria.
Si ricorda che, non essendo condizione essenziale la
titolarità di pensione integrata al trattamento minimo ai sensi dell’articolo
6 della legge n. 638 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni,
possono aver diritto alla maggiorazione sociale, in presenza delle condizioni
richieste, anche i titolari di assegno di invalidità liquidato ai sensi
dell’articolo 1 della legge n. 222 del 1984 ed i titolari di pensione (o di
assegno di invalidità) di importo superiore al trattamento minimo.
Ovviamente, sono escluse dal diritto all’incremento
le pensioni di importo superiore a 516,46 euro mensili (1 milione di lire).
2.2 - Soggetti beneficiari in relazione all’età
2.2.1 - Soggetti titolari di pensione diversa
dalla pensione di inabilità
Ai sensi del comma 1 della norma in argomento sono
destinatari dell’incremento della maggiorazione sociale di cui
all’articolo 1 della legge n. 544 del 1988 i pensionati di età pari o
superiore ai 70 anni.
Il successivo comma 3 dispone che “L’età
anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo
di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal
soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in
presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà
del quinquennio”.
I soggetti di età inferiore ai settanta anni possono
quindi aver diritto all’aumento con un’età anagrafica ridotta, fino ad un
massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque di contribuzione, o frazione pari
o superiore a due anni e mezzo, fatta valere dall’interessato.
Possono pertanto aver diritto al beneficio, in presenza
delle condizioni reddituali richieste, anche i pensionati di età compresa tra i
65 ed i 70 anni.
In particolare, l’incremento della maggiorazione
sociale spetta a partire dalle seguenti età:
- 70 anni indipendentemente dalla
contribuzione
- 69 anni con almeno 2 anni e 6 mesi di
contribuzione
- 68 anni con almeno 7 anni e 6 mesi di
contribuzione
- 67 anni con almeno 12 anni e 6 mesi di
contribuzione
- 66 anni con almeno 17 anni e 6 mesi di
contribuzione
- 65 con almeno 22 anni e 6 mesi di
contribuzione
A tal fine è utile tutta la contribuzione
(obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) fatta valere
dall’interessato relativamente alla pensione su cui spetta il beneficio, ivi
compresa eventuale contribuzione utilizzata o utilizzabile per la liquidazione
di supplementi.
Nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale
deve essere considerata utile anche la contribuzione estera presa in
considerazione ai fini del diritto alla pensione stessa. Per le anzidette
pensioni saranno comunque fornite apposite istruzioni con successiva circolare.
Eventuali periodi sovrapposti temporalmente devono
ovviamente essere computati una sola volta.
Per la riduzione dell’età anagrafica si deve tener
conto dell’anzianità contributiva utile per il diritto o, se più favorevole,
di quella utile per la misura della pensione.
Per le pensioni ai superstiti occorre prendere in
considerazione la contribuzione fatta valere dal dante causa.
In caso di titolarità di pensione diretta e di
pensione ai superstiti, qualora il reddito posseduto consenta il diritto
all’incremento in parola, l’età ridotta a partire dalla quale deve essere
concesso il beneficio è quella più favorevole ottenuta computando
separatamente la contribuzione fatta valere per la pensione diretta dal soggetto
interessato ovvero dal dante causa per la pensione ai superstiti.
2.2.2 - Pensionati
ultrasessantenni titolari di pensione di inabilità
Il comma 4 dell’articolo 38
in esame stabilisce che l’incremento spetta ai soggetti di età pari o
superiore a 60 anni che siano titolari della pensione di inabilità prevista
dall’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Per tali pensionati pertanto, ove ricorrano le
condizioni di reddito richieste, il beneficio deve essere concesso, come nei
confronti dei pensionati ultrasettantenni, indipendentemente dall’anzianità
contributiva posseduta.
3 - Incremento fino a 516,46 euro mensili (1 milione di lire) delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici assistenziali.
L’articolo 70,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha previsto, per i titolari di
assegno sociale di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che
non superino determinati limiti di reddito personale e cumulato con quello del
coniuge, una maggiorazione dell’assegno sociale pari a 12,92 euro mensili
(lire 25.000) per i soggetti con età inferiore a 75 anni e a 20,66 euro mensili
(lire 40.000) per i soggetti con età pari o superiore a 75 anni.
Il successivo comma 4 ha stabilito che il beneficio di
cui al comma 1 spetti, alle medesime condizioni, ai titolari di pensione sociale
di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.153, ad incremento della
misura dell’aumento della pensione sociale (pari a 64,55 euro mensili, cioè
lire 125.000) già previsto dall’articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, 544.
Il comma 5 del predetto articolo 70 ha disposto, alle
medesime condizioni, che il beneficio di cui ai commi 1 e 4 spetti anche ai
titolari dei trattamenti trasferiti all’INPS ai sensi dell’articolo 10 della
legge 26 maggio 1970, n. 381 (sordomuti), e dell’articolo 19 della legge 30
marzo 1971, n.118 (invalidi civili), nonché ai ciechi civili titolari dei
relativi trattamenti pensionistici con età pari o superiore a 65 anni.
Infine, il comma 6 ha previsto, a determinate
condizioni reddituali, una maggiorazione di 10,33 euro mensili (lire 20.000) per
gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a 65 anni
titolari di pensione o assegno di invalidità.
L’articolo 38
della legge n.448 del 2001, ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 4, stabilisce che,
a decorrere dal 1º gennaio 2002, la misura delle suddette maggiorazioni sociali
è incrementata, a favore dei soggetti che si trovino nelle condizioni stabilite
dalla norma stessa (v. successivi punti 3.2 e 4), fino a garantire un reddito
proprio pari a 516,46 euro al mese (1 milione di lire) per tredici mensilità.
3.1 - Trattamenti pensionistici interessati
In applicazione della normativa in esame deve essere
incrementata fino a garantire il suddetto reddito personale, ove sussistano le
condizioni richieste, la misura delle maggiorazioni sociali spettanti:
- ai titolari dell’assegno sociale di cui
all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335;
- ai titolari della pensione sociale di cui
all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.153, e successive modificazioni
e integrazioni;
- agli invalidi civili, ciechi civili e
sordomuti titolari del relativo trattamento pensionistico.
Il beneficio in parola spetta anche a coloro che, pur
non essendo titolari di pensione sociale, siano peraltro titolari dell’aumento
della pensione sociale previsto dall’articolo 2 della legge 29 dicembre 1988,
n. 544.
Si ricorda infatti che, ai sensi del comma 2 del
predetto articolo 2, l’aumento della pensione sociale spetta, ove sussistano i
previsti requisiti, anche ai soggetti esclusi dal diritto alla pensione sociale
per mancanza dei requisiti reddituali di cui all’articolo 26 della legge 30
aprile 1969, n.153, e successive modificazioni e integrazioni.
I soggetti esclusi dal diritto all’assegno sociale di
cui all’articolo 3, comma 6, della legge n.335 del 1995, istituito dal 1°
gennaio 1996 in sostituzione della pensione sociale, non possono invece
beneficiare - in assenza di analoga disposizione legislativa - della
maggiorazione dell’assegno sociale e, conseguentemente, dell’incremento di
detta maggiorazione previsto dall’articolo 38
della legge in esame.
Parimenti, gli invalidi civili, ciechi civili e
sordomuti devono essere titolari, per aver diritto al beneficio in parola, del
relativo trattamento pensionistico.
3.2 - Soggetti beneficiari in relazione all’età
3.2.1 - Soggetti titolari di pensione che non
siano invalidi civili totali, ciechi civili assoluti o sordomuti
Ai sensi del comma 1 della norma in argomento sono
destinatari dell’incremento delle maggiorazioni sociali i pensionati di
età pari o superiore ai 70 anni.
Il successivo comma 3 dispone che “L’età
anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo
di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal
soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in
presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà
del quinquennio”.
Nel richiamare in proposito quanto precisato al
precedente punto 2.2.1, considerato che per le prestazioni assistenziali non
esiste contribuzione relativa alla prestazione, si precisa che al fine della
riduzione dell’età deve essere presa in considerazione tutta la contribuzione
(obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), a condizione che non abbia
dato luogo ad un trattamento pensionistico “previdenziale”, fatta valere dal
pensionato nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti,
nelle gestioni dei lavoratori autonomi ovvero in una forma esclusiva o
sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria.
3.2.2 - Pensionati
ultrasessantenni invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti
Il comma 4 dell’articolo 38
in esame stabilisce che l’incremento spetta ai soggetti di età pari o
superiore a 60 anni che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi
civili assoluti titolari di pensione.
Per tali pensionati pertanto, ove ricorrano le
condizioni di reddito richieste, il beneficio deve essere concesso, come nei
confronti dei pensionati ultrasettantenni, indipendentemente dall’anzianità
contributiva posseduta.
4 - Limiti di reddito e misura della maggiorazione sociale
Il comma 5
dell’articolo 38
della legge n.448 del 2001 dispone che “L’incremento di cui al comma 1 è
concesso alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi
propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se
coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un
importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, nè redditi, cumulati con quello
del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati
dell’importo annuo dell’assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino
inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l’incremento è
corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il
limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari
all’incremento dell’importo del trattamento minimo delle pensioni a carico
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all’anno precedente”.
4.1 - Limiti di reddito
Ai sensi del comma 5, lettere a) e b), dell’articolo 38
per l’anno 2002 i limiti di reddito per il riconoscimento del diritto alla
maggiorazione sociale nella nuova misura sono i seguenti:
- nel caso di pensionato non coniugato,
ovvero effettivamente e legalmente separato, l’incremento della maggiorazione
sociale spetta a condizione che lo stesso possegga redditi propri per un importo
annuo inferiore a 6.713,98 euro (tredici milioni di lire);
- nel caso di pensionato coniugato, non
effettivamente e legalmente separato, per il diritto all’incremento è
richiesto, oltre al non superamento del limite di reddito personale del
richiedente, anche che il reddito annuo del pensionato, cumulato con quello del
coniuge, sia inferiore a 6.713,98 euro aumentati dell’importo annuo
dell’assegno sociale.
Si riportano di seguito i limiti di reddito valevoli
per l’anno 2002
|
Pensionato non coniugato |
Pensionato coniugato |
|
Limite di reddito personale euro 6.713,98 |
Limite di reddito personale euro
6.713,98 |
|
(1) Somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo dell’assegno sociale di 4.577,41 euro |
|
Per gli anni successivi
il citato comma 5, lettera d), stabilisce che il limite di reddito annuo di
6.713,98 euro è aumentato in misura pari all’incremento dell’importo del
trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, rispetto all’anno precedente.
4.2 - Misura della maggiorazione sociale
Il comma 1 dell’articolo 38
della legge 28 dicembre 2001, n.448, non prevede un importo fisso di
maggiorazione sociale, ma stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la
maggiorazione sia incrementata in misura tale da garantire un reddito proprio
pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità.
La misura massima della maggiorazione sociale nella
nuova misura è pertanto determinata come differenza tra il predetto reddito
minimo garantito ed il reddito personale posseduto.
Ai sensi del comma 5, lettera c) della norma in esame
l’incremento della maggiorazione sociale di cui al comma 1 è corrisposto in
misura tale da non comportare il superamento dei limiti di reddito previsti.
Conseguentemente, nell’anno 2002:
- nel caso di pensionato non coniugato,
ovvero legalmente ed effettivamente separato, l’incremento della maggiorazione
sociale spetta in misura tale da non comportare il superamento di un importo
annuo di reddito 6.713,98 euro. Pertanto la misura annua della maggiorazione
sociale sarà determinata dalla differenza tra 6.713,98 euro ed il reddito
personale posseduto nell’anno;
- nel caso di pensionato coniugato, non
effettivamente e legalmente separato, l’incremento della maggiorazione sociale
spetta in misura tale da non comportare il superamento di un importo annuo di
reddito proprio di 6.713,98 euro, né di un importo annuo di reddito cumulato
con quello del coniuge pari a 6.713,98 euro aumentati dell’importo
dell’assegno sociale per l’anno 2002. Pertanto, se il reddito proprio e
quello cumulato sono entrambi inferiori ai suddetti limiti, per determinare la
misura annua della maggiorazione sociale occorrerà procedere distintamente al
calcolo dei seguenti importi:
- differenza tra 6.713,98 euro
e il reddito personale posseduto;
- differenza tra 11.271,39 euro
e il reddito cumulato posseduto.
La maggiorazione sociale spetterà in misura pari al
minore dei due importi così determinati.
L’importo annuo diviso per tredici dà l’importo
mensile della maggiorazione sociale spettante nell’anno 2002 in applicazione
della nuova normativa.
In caso di due coniugi entrambi aventi titolo, sul
rispettivo trattamento pensionistico, alla maggiorazione sociale nella nuova
misura, si richiama l’attenzione sulla circostanza che se l’attribuzione ad
uno dei due coniugi dell’incremento comporta il raggiungimento del limite di
reddito cumulato, nulla è più dovuto all’altro coniuge.
Qualora invece tale limite non sia raggiunto,
l’importo dell’aumento da corrispondere all’altro coniuge dovrà essere
determinato tenendo conto del reddito cumulato posseduto a seguito
dell’attribuzione dell’aumento al primo coniuge.
Considerato che ai fini del diritto e della misura
della pensione sociale e dell’assegno sociale è rilevante anche il reddito
della pensione di guerra, che viceversa non rileva per le maggiorazioni previste
dall’articolo 2 della legge n. 544 del 1988 e dall’articolo 70 della legge
n. 388 del 2000, nonché per l’incremento previsto dall’articolo 38
della legge in esame (v. successivo punto 5), si fa riserva di successive
istruzioni in merito ai criteri di attribuzione del predetto incremento nei
confronti dei titolari di pensione o assegno sociale che siano titolari di
pensione di guerra.
5 - Redditi da considerare
Tenuto conto che la
nuova normativa, nel prevedere l’incremento delle maggiorazioni sociali dei
trattamenti pensionistici, al comma 5 stabilisce genericamente che ai suddetti
fini il pensionato non deve possedere “redditi propri né redditi cumulati con
quelli del coniuge” superiori ai limiti stabiliti, e considerata la
precisazione di cui al comma 6, che dal 1° gennaio 2002 esclude dai redditi da
valutare il reddito della casa di abitazione, ai fini dell’incremento in
parola si deve tener conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi
esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva.
Devono pertanto essere presi in considerazione i
redditi assoggettabili all’IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione
separata, con esclusione della casa di abitazione, nonché i redditi tassati
alla fonte, ed i redditi esenti non assoggettabili all’IRPEF con esclusione
dei trattamenti di famiglia comunque denominati.
Devono essere valutati anche i redditi conseguiti
all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali.
In deroga al principio di cassa, non deve essere preso
in considerazione quanto eventualmente corrisposto al pensionato nell’anno
considerato a titolo di arretrati della maggiorazione sociale stessa.
Non devono essere inoltre considerati i redditi:
- delle pensioni di guerra (v. circolare
n.268 del 25 novembre 1991);
- delle indennità di accompagnamento di
ogni tipo (v. messaggio n.38607 del 22 gennaio 1993);
- dell'indennità prevista per i ciechi
parziali dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e dell'indennità
di comunicazione prevista per i sordi prelinguali dall'articolo 4 della stessa
legge (v. messaggio n.14878 del 27 agosto 1993);
- dell’indennizzo previsto dalla legge 25
febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati (v. circolare n. 203 del 6 dicembre 2000);
- delle 300.000 lire di importo aggiuntivo
previsto dall’articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n.388
(circolare n. 9 del 16 gennaio 2001).
- dei sussidi economici che i Comuni ed
altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a
situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della
continuità (v. messaggio n. 362 del 18 luglio 2000).
Devono essere considerati i redditi percepiti dal
pensionato e dal coniuge nell’anno solare per il quale va accertato il diritto
al beneficio. In prima applicazione, per l’attribuzione dal 1° gennaio 2002,
devono essere pertanto considerati i redditi presuntivi dell’anno 2002.
6 - Decorrenza del beneficio
Gli articoli 1 e 2
della legge n. 544 del 1988 prevedono che la maggiorazione sociale e l’aumento
della pensione sociale spettano a domanda dell'interessato e ne fissano la
relativa decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione
della domanda.
L’articolo 70 della legge n.388 del 2000,
nell’istituire la maggiorazione dell’assegno sociale e le maggiorazioni per
le prestazioni agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, non richiede invece
apposita domanda.
Del pari ai fini dell’attribuzione dell’incremento
della maggiorazione sociale l’articolo 38
nulla dispone in ordine alla necessità di apposita domanda ed alla decorrenza
della prestazione.
Al riguardo occorre tener conto che la normativa in
esame innova - in presenza di determinate condizioni di età e di reddito - la
disciplina delle maggiorazioni sociali in genere, riferendosi non solo alle
maggiorazioni sociali di cui ai predetti articoli 1 e 2 della legge n. 544, ma
anche alle maggiorazioni sociali spettanti indipendentemente dalla presentazione
della relativa domanda, e che la decorrenza dell’aumento è fissata al 1°
gennaio 2002 indistintamente per tutte le prestazioni considerate.
Per le pensioni in essere il beneficio in argomento
decorre pertanto, ove sussistano i requisiti reddituali, dal 1° gennaio 2002 o
dal 1° giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età (se
successivo al 31 dicembre 2001).
Per quanto ovvio si ritiene utile sottolineare che per
effetto dell’elevazione dei limiti di reddito operata dall’articolo 38
in esame anche i pensionati, titolari delle prestazioni di cui ai punti 2.1 e
3.1, che non avevano titolo alla maggiorazione sociale fino al 31 dicembre 2001
possono acquisire tale diritto a far tempo dalle date suindicate.
Per le pensioni di futura liquidazione il beneficio in
parola decorrerà, ove sussistano i requisiti reddituali, dalla data di
decorrenza della pensione o dal 1° giorno del mese successivo a quello di
compimento dell’età (se successivo).
Ove alle date suindicate non sussista il requisito
reddituale, il beneficio decorrerà dal 1° gennaio dell’anno in cui risulterà
eventualmente soddisfatto tale requisito.
7 - Attribuzione dell’aumento
L’aumento stabilito
dall’articolo 38
è stato posto in pagamento d’ufficio dal 1° gennaio 2002 ai pensionati che
al 31 dicembre 2001 avevano titolo alle maggiorazioni sociali utilizzando le
informazioni reddituali e contributive memorizzate sugli archivi.
Per quanto riguarda le modalità di attribuzione nei
confronti degli altri soggetti che potrebbero beneficiarne si richiamano le
istruzioni di cui alla circolare n. 17 del 16 gennaio 2001.
8 - Pensionati infrasettantenni non aventi titolo all’incremento della maggiorazione sociale
Resta ferma la
disciplina della maggiorazione sociale stabilita dall’articolo 1 della legge
n. 544 del 1988, e successive modificazioni e integrazioni, per i titolari di
pensione - diversa dalla pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della
legge n. 222 del 1984 - di età compresa tra i 60 ed i 65 anni, ovvero di età
compresa tra i 65 ed i 70 anni con un’anzianità contributiva tale da non
consentire (o da non consentire ancora) il diritto all’incremento fino a
516,46 euro previsto dalla normativa in esame.
Resta altresì ferma la disciplina delle maggiorazioni
sociali prevista dall’articolo 70, commi da 1 a 6, della legge n. 388 del 2000
in favore:
- dei titolari di assegno sociale di età
compresa tra i 65 ad i 70 anni privi di anzianità contributiva o con anzianità
che non consente anticipazione di età;
- degli invalidi civili e ciechi civili di
età compresa tra i 65 ad i 70 anni, e che non siano invalidi civili totali o
ciechi civili assoluti, privi di anzianità contributiva o con anzianità che
non consente anticipazione di età;
- degli invalidi civili e ciechi civili di
età compresa tra i 60 ad i 65, e che non siano invalidi civili totali o ciechi
civili assoluti;
- degli invalidi civili, ciechi civili e
sordomuti infrasessantenni.
Si richiamano al riguardo le istruzioni fornite con
circolari n. 35 del 15 febbraio 1989, n. 9 del 16 gennaio 2001 e n. 61 del 14
marzo 2001, ferma restando, anche per le anzidette maggiorazioni, l’esclusione
della casa di abitazione dal reddito da valutare dal 1° gennaio 2002.