MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 febbraio 2002
Determinazione  per  l'anno  2002 degli importi delle pensioni, degli
assegni  e delle indennita' a favore dei mutilati ed invalidi civili,
ciechi  civili  e  sordomuti nonche' dei limiti di reddito prescritti
per la concessione delle provvidenze stesse.
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Ritenuto  opportuno  dare  la  massima  diffusione agli importi dei
limiti  di  reddito  vigenti nell'anno 2002 stabiliti dalla legge sia
per il conseguimento o la permanenza del diritto a pensione o assegno
in  favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili, sordomuti,
sia  per  la  concessione  della  pensione di reversibilita' a favore
delle  categorie  di  cui  al sesto comma dell'art. 24 della legge 28
febbraio  1986,  n.  41, subordinata anch'essa al possesso di redditi
non  superiori al limite prescritto per la concessione delle pensioni
ai mutilati ed invalidi civili totali;
  Ritenuto,  altresi', opportuno portare a conoscenza dei beneficiari
gli  importi delle pensioni, degli assegni, delle indennita' concessi
alle categorie di cui sopra;
  Visti  gli  importi  dei  limiti di reddito di cui ai commi 4, 5, 6
dell'art.  14-septies  della  legge  29  febbraio  1980,  n.  33,  di
conversione   in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  30
dicembre  1979,  n.  643,  rivalutabili  annualmente sulla base degli
indici  delle  retribuzioni  dei  lavoratori  dell'industria rilevate
dall'I.S.T.A.T. agli effetti della scala mobile sui salari;
  Visto  il  comma  12  dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n.
449,  in  base  al  quale  a decorrere dal 1 gennaio 1998 ogni rinvio
normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai
fini   della   scala   mobile   delle   retribuzioni  dei  lavoratori
dell'industria  deve  intendersi  riferito  all'indice  dei prezzi al
consumo    per    famiglie   di   impiegati   ed   operai   calcolato
dall'I.S.T.A.T.;
  Visto  l'art.  12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede
che,  ai  fini  della  concessione dell'assegno mensile agli invalidi
civili  parziali,  dovra'  farsi  riferimento  al  limite  di reddito
individuale stabilito per la pensione sociale dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale;
  Visti  gli  articoli 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508,
in  base ai quali gli importi delle indennita' di accompagnamento, di
comunicazione  nonche' della speciale indennita' sono adeguati con le
modalita'  previste  dal  comma  2  dell'art. 1 della legge 6 ottobre
1986, n. 656;
  Visto  l'art.  1  della  legge  11  ottobre  1990,  n.  289, che ha
istituito  in favore dei minori invalidi civili un'indennita' mensile
di frequenza;
  Vista  la  legge  3  aprile 2001, n. 131, che ha stabilito il nuovo
importo della speciale indennita' istituita dall'art. 3 comma 1 della
legge  21  novembre  1988,  n.  508  a  favore  dei ciechi parziali a
decorrere  dal  1  gennaio  2002, con adeguamento periodico annuale a
decorrere dal 1 gennaio 2003;
  Vista  la  legge 31 dicembre 1991, n. 429, recante norme in materia
di indennita' di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati
che,  all'art.  1,  dispone  che  con  decorrenza  dal  1  marzo 1991
l'indennita'  di  accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti
e'  stabilita  in  misura  uguale  all'indennita'  di  assistenza  ed
accompagnamento  di cui all'art. 3, comma 2, lettera A) della legge 6
ottobre 1986, n. 656 e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  2  della  citata legge n. 429/1991 che stabilisce il
diritto  delle  persone  affette  da  piu'  minorazioni  di percepire
un'indennita'   cumulativa   pari   alla   somma   delle   indennita'
attribuibili  ai  sensi  degli articoli 1 e 4 della legge 21 novembre
1988, n. 508;
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 14;
  Visto l'art. 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Visto l'art. 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Vista  la  deliberazione n. 176 del 26 giugno 2001 del Consiglio di
amministrazione  dell'INPS  recante  regolamentazione  della  materia
relativa alla introduzione dell'euro;
  Vista  la  nota  del 20 dicembre 2001 dell'Istituto nazionale della
previdenza  sociale  recante  l'indicazione dei limiti di reddito per
l'anno 2002;
  Viste  le comunicazioni dell'Istituto nazionale di statistica dalle
quali  si  rileva  che  la  variazione  percentuale dell'indice delle
retribuzioni  minime  contrattuali  degli  operai  dell'industria  e'
risultata  pari  a  1,74 e che la variazione percentuale degli indici
dei  prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai e' pari
a 2,9;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze di
concerto  con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali datato
20  novembre  2001  che,  all'art.  2,  determina  la  percentuale di
variazione   per  il  calcolo  della  perequazione  automatica  delle
pensioni  per  l'anno  2001  in misura pari a 2,7 dal 1 gennaio 2002,
salvo  conguaglio  da  effettuarsi in sede di perequazione per l'anno
successivo;
  Visto l'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  Visti  i regolamenti CE 17 giugno 1997, n. 1103 e 3 maggio 1998, n.
974;

                              Decreta:

                               Art. 1
  1. Per l'anno 2002 i limiti di reddito per fruire delle provvidenze
economiche  previste  dalla  legge in favore dei minorati civili sono
determinate come segue:
    Euro 12.796,09 annue per avere diritto alla pensione spettante ai
ciechi  civili  assoluti,  ai  ciechi civili parziali, ai mutilati ed
invalidi civili totali e ai sordomuti;
    Euro 3.755,83   annue   per  avere  diritto  all'assegno  mensile
spettante  ai  mutilati  ed invalidi civili parziali e all'indennita'
mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;
    Euro 6.151,97   annue   per  avere  diritto  all'assegno  a  vita
spettante ai ciechi civili decimisti.

      
                               Art. 2
  1. Per l'anno 2002 gli importi mensili delle indennita' specificate
in premessa sono determinati nelle misure in appresso indicate:
    indennita'   di  accompagnamento  da  erogare  ai  ciechi  civili
assoluti Euro 619,85;
    indennita'  di  accompagnamento  da  erogare agli invalidi civili
totali Euro 426,09;
    indennita' di comunicazione da erogare ai sordomuti Euro 174,35;
    speciale  indennita'  da  erogare  ai  ciechi  ventesimisti  Euro
111,42.

      
                               Art. 3
  1.  Gli  importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai
minorati   civili  sono  determinati  nelle  seguenti  misure,  salvo
conguaglio   da  effettuarsi  in  sede  di  perequazione  per  l'anno
successivo:
    la pensione spettante ai ciechi civili assoluti Euro 236,45 dal 1
gennaio 2002;
    la  pensione di inabilita' spettante agli invalidi civili totali,
l'assegno   mensile   spettante   agli   invalidi   civili  parziali,
l'indennita'  mensile  di  frequenza  spettante  ai  minori  invalidi
civili, la pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti
ricoverati  nonche'  ai  ciechi civili ventesimisti Euro 218,65 dal 1
gennaio 2002;
    l'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti Euro 162,24
dal 1 gennaio 2002.

      
                               Art. 4
  1.  Ai sensi dell'art. 67, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  l'importo  della  pensione  spettante ai ciechi civili con eta'
pari  o superiore ai 65 anni viene elevato fino a Euro 55,30 mensili,
calcolato secondo i criteri e le modalita' indicate nel secondo comma
dell'articolo stesso.

      
                               Art. 5
  1.  Ai sensi ed in conformita' all'art. 70, comma 6, della legge 23
dicembre  2000,  n. 388, agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai
sordomuti  titolari  di  pensione,  di  assegno  di  invalidita' o di
indennita'  mensile  di  frequenza  di  eta'  inferiore a 65 anni, e'
concessa,  a  decorrere  dal  1  gennaio  2002,  una maggiorazione di
Euro 10,33  mensili,  per  tredici  mensilita',  a condizione che non
possiedano   ne'  redditi  propri  di  importo  pari  o  superiore  a
Euro 4.691,70  ne'  redditi  cumulati  con  quelli  del  coniuge, non
legalmente   ed  effettivamente  separato,  per  un  importo  pari  o
superiore a Euro 9.796,67.

      
                               Art. 6
  1.  Ai  sensi ed in conformita' all'art. 38 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la maggiorazione spettante ai ciechi civili titolari di
pensione  di  eta'  pari  o superiore a settanta anni e' incrementata
fino  a  garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese, per
tredici mensilita', in base alle seguenti condizioni:
    a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari
o superiore a 6.713,98 euro;
    b) il   beneficiario   non   possieda,   se   coniugato   e   non
effettivamente e legalmente separato, redditi propri pari o superiori
a  6.713,98  euro  ne' redditi cumulati con quelli del coniuge per un
importo pari o superiore a 11.271,39 euro;
    c) qualora  i  redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di
cui  alle  lettere a) e b) l'incremento e' corrisposto in misura tale
da non comportare il superamento dei limiti stessi.
  2.  I  benefici  incrementativi  di  cui  al comma 1, sono altresi'
concessi,  tenendo  conto dei medesimi criteri economici adottati per
l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici, ai soggetti di eta'
pari  o  superiore  a sessanta anni che siano invalidi civili totali,
sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione.
  3. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente
articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 4 febbraio 2002

                                                 Il Ministro: Scajola