MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 4 febbraio 2002
Determinazione per l'anno 2002 degli importi delle pensioni, degli
assegni e delle indennita' a favore dei mutilati ed invalidi civili,
ciechi civili e sordomuti nonche' dei limiti di reddito prescritti
per la concessione delle provvidenze stesse.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Ritenuto opportuno dare la massima diffusione agli importi dei
limiti di reddito vigenti nell'anno 2002 stabiliti dalla legge sia
per il conseguimento o la permanenza del diritto a pensione o assegno
in favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili, sordomuti,
sia per la concessione della pensione di reversibilita' a favore
delle categorie di cui al sesto comma dell'art. 24 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, subordinata anch'essa al possesso di redditi
non superiori al limite prescritto per la concessione delle pensioni
ai mutilati ed invalidi civili totali;
Ritenuto, altresi', opportuno portare a conoscenza dei beneficiari
gli importi delle pensioni, degli assegni, delle indennita' concessi
alle categorie di cui sopra;
Visti gli importi dei limiti di reddito di cui ai commi 4, 5, 6
dell'art. 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 643, rivalutabili annualmente sulla base degli
indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate
dall'I.S.T.A.T. agli effetti della scala mobile sui salari;
Visto il comma 12 dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, in base al quale a decorrere dal 1 gennaio 1998 ogni rinvio
normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai
fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori
dell'industria deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al
consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato
dall'I.S.T.A.T.;
Visto l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede
che, ai fini della concessione dell'assegno mensile agli invalidi
civili parziali, dovra' farsi riferimento al limite di reddito
individuale stabilito per la pensione sociale dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale;
Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508,
in base ai quali gli importi delle indennita' di accompagnamento, di
comunicazione nonche' della speciale indennita' sono adeguati con le
modalita' previste dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre
1986, n. 656;
Visto l'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, che ha
istituito in favore dei minori invalidi civili un'indennita' mensile
di frequenza;
Vista la legge 3 aprile 2001, n. 131, che ha stabilito il nuovo
importo della speciale indennita' istituita dall'art. 3 comma 1 della
legge 21 novembre 1988, n. 508 a favore dei ciechi parziali a
decorrere dal 1 gennaio 2002, con adeguamento periodico annuale a
decorrere dal 1 gennaio 2003;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 429, recante norme in materia
di indennita' di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati
che, all'art. 1, dispone che con decorrenza dal 1 marzo 1991
l'indennita' di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti
e' stabilita in misura uguale all'indennita' di assistenza ed
accompagnamento di cui all'art. 3, comma 2, lettera A) della legge 6
ottobre 1986, n. 656 e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della citata legge n. 429/1991 che stabilisce il
diritto delle persone affette da piu' minorazioni di percepire
un'indennita' cumulativa pari alla somma delle indennita'
attribuibili ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 21 novembre
1988, n. 508;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 14;
Visto l'art. 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto l'art. 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Vista la deliberazione n. 176 del 26 giugno 2001 del Consiglio di
amministrazione dell'INPS recante regolamentazione della materia
relativa alla introduzione dell'euro;
Vista la nota del 20 dicembre 2001 dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale recante l'indicazione dei limiti di reddito per
l'anno 2002;
Viste le comunicazioni dell'Istituto nazionale di statistica dalle
quali si rileva che la variazione percentuale dell'indice delle
retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria e'
risultata pari a 1,74 e che la variazione percentuale degli indici
dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai e' pari
a 2,9;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali datato
20 novembre 2001 che, all'art. 2, determina la percentuale di
variazione per il calcolo della perequazione automatica delle
pensioni per l'anno 2001 in misura pari a 2,7 dal 1 gennaio 2002,
salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno
successivo;
Visto l'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visti i regolamenti CE 17 giugno 1997, n. 1103 e 3 maggio 1998, n.
974;
Decreta:
Art. 1
1. Per l'anno 2002 i limiti di reddito per fruire delle provvidenze
economiche previste dalla legge in favore dei minorati civili sono
determinate come segue:
Euro 12.796,09 annue per avere diritto alla pensione spettante ai
ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed
invalidi civili totali e ai sordomuti;
Euro 3.755,83 annue per avere diritto all'assegno mensile
spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all'indennita'
mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;
Euro 6.151,97 annue per avere diritto all'assegno a vita
spettante ai ciechi civili decimisti.
Art. 2
1. Per l'anno 2002 gli importi mensili delle indennita' specificate
in premessa sono determinati nelle misure in appresso indicate:
indennita' di accompagnamento da erogare ai ciechi civili
assoluti Euro 619,85;
indennita' di accompagnamento da erogare agli invalidi civili
totali Euro 426,09;
indennita' di comunicazione da erogare ai sordomuti Euro 174,35;
speciale indennita' da erogare ai ciechi ventesimisti Euro
111,42.
Art. 3
1. Gli importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai
minorati civili sono determinati nelle seguenti misure, salvo
conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno
successivo:
la pensione spettante ai ciechi civili assoluti Euro 236,45 dal 1
gennaio 2002;
la pensione di inabilita' spettante agli invalidi civili totali,
l'assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali,
l'indennita' mensile di frequenza spettante ai minori invalidi
civili, la pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti
ricoverati nonche' ai ciechi civili ventesimisti Euro 218,65 dal 1
gennaio 2002;
l'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti Euro 162,24
dal 1 gennaio 2002.
Art. 4
1. Ai sensi dell'art. 67, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, l'importo della pensione spettante ai ciechi civili con eta'
pari o superiore ai 65 anni viene elevato fino a Euro 55,30 mensili,
calcolato secondo i criteri e le modalita' indicate nel secondo comma
dell'articolo stesso.
Art. 5
1. Ai sensi ed in conformita' all'art. 70, comma 6, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai
sordomuti titolari di pensione, di assegno di invalidita' o di
indennita' mensile di frequenza di eta' inferiore a 65 anni, e'
concessa, a decorrere dal 1 gennaio 2002, una maggiorazione di
Euro 10,33 mensili, per tredici mensilita', a condizione che non
possiedano ne' redditi propri di importo pari o superiore a
Euro 4.691,70 ne' redditi cumulati con quelli del coniuge, non
legalmente ed effettivamente separato, per un importo pari o
superiore a Euro 9.796,67.
Art. 6
1. Ai sensi ed in conformita' all'art. 38 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la maggiorazione spettante ai ciechi civili titolari di
pensione di eta' pari o superiore a settanta anni e' incrementata
fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese, per
tredici mensilita', in base alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari
o superiore a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non
effettivamente e legalmente separato, redditi propri pari o superiori
a 6.713,98 euro ne' redditi cumulati con quelli del coniuge per un
importo pari o superiore a 11.271,39 euro;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di
cui alle lettere a) e b) l'incremento e' corrisposto in misura tale
da non comportare il superamento dei limiti stessi.
2. I benefici incrementativi di cui al comma 1, sono altresi'
concessi, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per
l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici, ai soggetti di eta'
pari o superiore a sessanta anni che siano invalidi civili totali,
sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione.
3. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente
articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2002
Il Ministro: Scajola