DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2001, n. 1848
Adeguamento della deliberazione di Giunta regionale del 12 ottobre
1999, n. 5066 concernente "Criteri e modalita' per l'erogazione dei
benefici previsti per favorire le comunita' giovanili" alle modifiche
di cui all'art. 45 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10.
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell'Assessore per gli Affari Istituzionali ed enti
locali;
Vista la legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 "Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancia di previsione della Regione
Lazio per l'esercizio finanziario 1999" e successive modifiche ed in
particolare l'art. 82 concernente "Disposizioni in materia di
comunita' giovanili";
Vista la deliberazione di Giunta regionale del 12 ottobre 1999, n.
5066 avente ad oggetto: "Criteri e modalita' per l'erogazione dei
benefici previsti per favorire le comunita' giovanili di cui all'art.
82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 come modificato dalla
deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 29 luglio 1999";
Vista la legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 "Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per
l'esercizio finanziario 2001" ed, in particolare, l'art. 45 il quale
recita:
1. "all'articolo 82 della legge regionale n. 6/1999 e successive
modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lett. a) del comma 5 la parola "contributi" e' sostituita
dalle seguenti: "finanziamenti per una quota percentuale, determinata
dalla deliberazione di cui al comma 7, della spesa ritenuta
ammissibile; relativamente ai soggetti di cui al comma 4, lett. a) e
finanziamenti pari alla spesa ritenuta ammissibile, relativamente ai
soggetti di cui al comma 4, lettera b) e c)";
b) ai commi 6, 7 ed 8 la parola "contributi" e' sostituita dalla
parola "finanziamenti".
2. I soggetti di cui all'art. 82, comma 4, della legge regionale
n. 6/1999 e successive modifiche possono presentare, in deroga a
quanto previsto dall'art. 93 della medesima legge, la domanda per la
concessione dei benefici previsti dal comma 5 del citato art. 82,
relativi all'esercizio finanziario 2001, entro il 30 luglio 2001.
3. Le attivita' di cui all'art. 82 della legge regionale n. 6/1999
e successive modifiche, finanziate con i tondi relativi agli esercizi
finanziari 1999-2000 possono essere effettuate entra l'anno 2001 ed
essere rendicontate entro il 31 dicembre 2001.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge la Giunta regionale adegua, con decorrenza
dall'esercizio finanziario 2001, la deliberazione di cui all'art. 82,
comma 7 della legge regionale n. 6/1999 e successive modifiche, alle
modifiche introdotte dal presente articolo".
Ritenuto di dover adeguare la citata deliberazione di Giunta
regionale n. 5066/1999 ed il relativo allegato concernente i criteri
e le modalita' per l'erogazione dei benefici previsti per favorire le
comunita' giovanili, al disposto di all'art. 45 della legge regionale
10 maggio 2001, n. 10;
Considerato che il punto a) dell'art. 45 della legge regionale 10
maggio 2001, n. 10, differenzia la misura della concessione dei
benefici a seconda che si tratti di progetti proposti da soggetti
pubblici, singoli o associati, o da soggetti privati;
Ritenuto conseguentemente, di dover ripartire la stanziamento del
capitolo 28185 del bilancio di previsione 2001, destinando una quota
pari al 30% a favore degli enti pubblici, singoli o associati, ed una
quota pari al 70% a favore dei soggetti privati;
Sentito il parere della Commissione consiliare permanente in
materia di affari istituzionali acquisito in data 29 novembre 2001.
all'unanimita'
Delibera:
di adeguare, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2001, la
deliberazione di Giunta regionale del 12 ottobre 1999, n. 5066 ed il
relativo allegato concernente i criteri e le modalita' per
l'erogazione dei benefici previsti per favorire le comunita'
giovanili, alle modifiche apportate dall'art. 45 della legge
regionale 10 maggio 2001, n. 10, cosi' come nel testo allegato, che
costituisce parte integrante della presente deliberazione;
di destinare una quota delta stanziamento del cap. 28185 del
bilancio di previsione 2001, rispettivamente per L. 450.000.000 a
favore degli enti pubblici, singoli o associati, e per L.
1.050.000.000 a favore dei soggetti privati.
La presente deliberazione sara' pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio.