DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2001, n. 1848
   Adeguamento della deliberazione di Giunta regionale del 12 ottobre
1999,  n.  5066 concernente "Criteri e modalita' per l'erogazione dei
benefici previsti per favorire le comunita' giovanili" alle modifiche
di cui all'art. 45 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10.
                         LA GIUNTA REGIONALE

   Su  proposta  dell'Assessore  per gli Affari Istituzionali ed enti
locali;
   Vista  la  legge  regionale  7  giugno  1999,  n.  6 "Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancia di previsione della Regione
Lazio  per l'esercizio finanziario 1999" e successive modifiche ed in
particolare   l'art.  82  concernente  "Disposizioni  in  materia  di
comunita' giovanili";
   Vista la deliberazione di Giunta regionale del 12 ottobre 1999, n.
5066  avente  ad  oggetto:  "Criteri e modalita' per l'erogazione dei
benefici previsti per favorire le comunita' giovanili di cui all'art.
82  della  legge  regionale 7 giugno 1999, n. 6 come modificato dalla
deliberazione  legislativa  approvata  dal  Consiglio regionale nella
seduta del 29 luglio 1999";
   Vista  la  legge  regionale  10  maggio  2001, n. 10 "Disposizioni
finanziarie  per  la  redazione  del bilancio della Regione Lazio per
l'esercizio  finanziario 2001" ed, in particolare, l'art. 45 il quale
recita:
   1.  "all'articolo  82 della legge regionale n. 6/1999 e successive
modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  alla lett. a) del comma 5 la parola "contributi" e' sostituita
dalle seguenti: "finanziamenti per una quota percentuale, determinata
dalla   deliberazione  di  cui  al  comma  7,  della  spesa  ritenuta
ammissibile;  relativamente ai soggetti di cui al comma 4, lett. a) e
finanziamenti  pari alla spesa ritenuta ammissibile, relativamente ai
soggetti di cui al comma 4, lettera b) e c)";
   b)  ai  commi 6, 7 ed 8 la parola "contributi" e' sostituita dalla
parola "finanziamenti".
   2.  I  soggetti di cui all'art. 82, comma 4, della legge regionale
n.  6/1999  e  successive  modifiche  possono presentare, in deroga a
quanto  previsto dall'art. 93 della medesima legge, la domanda per la
concessione  dei  benefici  previsti  dal comma 5 del citato art. 82,
relativi all'esercizio finanziario 2001, entro il 30 luglio 2001.
   3. Le attivita' di cui all'art. 82 della legge regionale n. 6/1999
e successive modifiche, finanziate con i tondi relativi agli esercizi
finanziari  1999-2000  possono essere effettuate entra l'anno 2001 ed
essere rendicontate entro il 31 dicembre 2001.
   4.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
presente   legge   la   Giunta   regionale   adegua,  con  decorrenza
dall'esercizio finanziario 2001, la deliberazione di cui all'art. 82,
comma  7 della legge regionale n. 6/1999 e successive modifiche, alle
modifiche introdotte dal presente articolo".
   Ritenuto  di  dover  adeguare  la  citata  deliberazione di Giunta
regionale  n. 5066/1999 ed il relativo allegato concernente i criteri
e le modalita' per l'erogazione dei benefici previsti per favorire le
comunita' giovanili, al disposto di all'art. 45 della legge regionale
10 maggio 2001, n. 10;
   Considerato  che il punto a) dell'art. 45 della legge regionale 10
maggio  2001,  n.  10,  differenzia  la  misura della concessione dei
benefici  a  seconda  che  si tratti di progetti proposti da soggetti
pubblici, singoli o associati, o da soggetti privati;
   Ritenuto  conseguentemente, di dover ripartire la stanziamento del
capitolo  28185 del bilancio di previsione 2001, destinando una quota
pari al 30% a favore degli enti pubblici, singoli o associati, ed una
quota pari al 70% a favore dei soggetti privati;
   Sentito  il  parere  della  Commissione  consiliare  permanente in
materia di affari istituzionali acquisito in data 29 novembre 2001.
   all'unanimita'

                              Delibera:

   di  adeguare,  con  decorrenza dall'esercizio finanziario 2001, la
deliberazione  di Giunta regionale del 12 ottobre 1999, n. 5066 ed il
relativo   allegato   concernente   i  criteri  e  le  modalita'  per
l'erogazione   dei   benefici  previsti  per  favorire  le  comunita'
giovanili,   alle   modifiche  apportate  dall'art.  45  della  legge
regionale  10  maggio 2001, n. 10, cosi' come nel testo allegato, che
costituisce parte integrante della presente deliberazione;
   di  destinare  una  quota  delta  stanziamento  del cap. 28185 del
bilancio  di  previsione  2001,  rispettivamente per L. 450.000.000 a
favore   degli   enti   pubblici,  singoli  o  associati,  e  per  L.
1.050.000.000 a favore dei soggetti privati.

   La   presente   deliberazione   sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio.