Regione Veneto
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Deliberazione
della Giunta Regionale n.
2652
del 10
ottobre 2001 |
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Oggetto:
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Criteri
e modalità di iscrizione al registro regionale delle associazioni di
promozione sociale (art. 7 della L. 7 dicembre 2000 n. 383 e art. 43 L.R.
13 settembre 2001, n. 27). |
L’Assessore regionale alle Politiche Sociali, Antonio De Poli,
riferisce quanto segue in merito all’argomento in oggetto riportato.
La legge 7 dicembre 2000, n. 383, ha disciplinato le associazioni di
promozione sociale, riconoscendo il valore sociale dell’associazionismo
liberamente costituito e delle sue molteplici attività, come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Ha
dettato altresì i principi fondamentali e le norme per la valorizzazione
dell’associazionismo di promozione sociale e ha stabilito i principi cui le
regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni
pubbliche e le associazioni di promozione sociale.
In particolare, l’art. 2, co.1 della citata legge riconosce quali
associazioni di promozione sociale: le associazioni riconosciute e non
riconosciute, i movimenti, i gruppi
e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di
utilità sociale a favore di associati o terzi senza finalità di lucro e nel
pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
L’art.
7, co. 4, della L. 383/2000 demanda alle regioni, tra l’altro,
l’istituzione del registro cui possono iscriversi tutte le associazioni
di cui all’art. 2 nel termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore
della legge stessa, oggi scaduto.
L’art.
43 della L.R. n. 27 del 13 settembre 2001 ha istituito il registro regionale
delle associazioni di promozione sociale demandando alla Giunta Regionale
l’emanazione di un apposito regolamento per la disciplina dei relativi
procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione.
Tenuto
conto delle forti analogie sotto il profilo della gestione amministrativa dei
procedimenti di iscrizione, conferma e cancellazione del registro regionale
delle associazioni di promozione sociale con quello delle organizzazioni di
volontariato, si ritiene di applicare la L.R. n. 40/93 per quanto compatibile
con i principi di cui alla più volte citata L. 383/2000.
Constatata
l’incompatibilità del regime giuridico delle organizzazioni di volontariato e
delle associazioni di promozione sociale, l’iscrizione ad un registro esclude
l’iscrizione all’altro.
Resta
infine fermo che, ove le associazioni di promozione sociale intendano conseguire
il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, detto
specifico procedimento dovrà essere attivato presso la Direzione regionale Enti
Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti, competente in materia.
Tale
ultima Direzione, ad istruttoria completata, emanerà il decreto ricognitorio ed
iscriverà le singole associazioni nel Registro regionale delle Persone
Giuridiche Private, da essa tenuto, dandone contestuale comunicazione alla
Direzione regionale per i Servizi sociali.
In
conclusione si propone alla Giunta l’approvazione del presente provvedimento.
LA
GIUNTA REGIONALE
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Udito il Relatore, l’Assessore alle politiche Sociali, Antonio De Poli,
incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art.
33, comma II° dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha
attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
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Vista la L. 383/2000;
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Vista la L.R. 27/2001;
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Vista la L.R. 40/93;
DELIBERA
1)
Di approvare i requisiti di iscrizione al registro regionale delle
associazioni di promozione sociale di cui all’allegato
“A”, parte integrante del presente provvedimento;
2)
Di rinviare, per la tenuta del registro regionale delle associazioni di
promozione sociale, alla disciplina della L.R. 40/93, in quanto compatibile con
la legge 7 dicembre 2000 n. 383;
Sottoposto
a votazione, il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e
palesi.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Menetto
On.
Dott. Giancarlo Galan