Regione Veneto

 

Deliberazione della  Giunta Regionale n.  2652  del  10 ottobre 2001

 

 

 

 

Oggetto:

 

Criteri e modalità di iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale (art. 7 della L. 7 dicembre 2000 n. 383 e art. 43 L.R. 13 settembre 2001, n. 27).

  

 

            L’Assessore regionale alle Politiche Sociali, Antonio De Poli, riferisce quanto segue in merito all’argomento in oggetto riportato.

            La legge 7 dicembre 2000, n. 383, ha disciplinato le associazioni di promozione sociale, riconoscendo il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Ha dettato altresì i principi fondamentali e le norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e ha stabilito i principi cui le regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale.    

            In particolare, l’art. 2, co.1 della citata legge riconosce quali associazioni di promozione sociale: le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti,  i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L’art. 7, co. 4, della L. 383/2000 demanda alle regioni, tra l’altro,  l’istituzione del registro cui possono iscriversi tutte le associazioni di cui all’art. 2 nel termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge stessa, oggi scaduto.

L’art. 43 della L.R. n. 27 del 13 settembre 2001 ha istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale demandando alla Giunta Regionale l’emanazione di un apposito regolamento per la disciplina dei relativi procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione.

Tenuto conto delle forti analogie sotto il profilo della gestione amministrativa dei procedimenti di iscrizione, conferma e cancellazione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale con quello delle organizzazioni di volontariato, si ritiene di applicare la L.R. n. 40/93 per quanto compatibile con i principi di cui alla più volte citata L. 383/2000.

Constatata l’incompatibilità del regime giuridico delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, l’iscrizione ad un registro esclude l’iscrizione all’altro.

Resta infine fermo che, ove le associazioni di promozione sociale intendano conseguire il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, detto specifico procedimento dovrà essere attivato presso la Direzione regionale Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti, competente in materia.

Tale ultima Direzione, ad istruttoria completata, emanerà il decreto ricognitorio ed iscriverà le singole associazioni nel Registro regionale delle Persone Giuridiche Private, da essa tenuto, dandone contestuale comunicazione alla Direzione regionale per i Servizi sociali.

In conclusione si propone alla Giunta l’approvazione del presente provvedimento.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

-         Udito il Relatore, l’Assessore alle politiche Sociali, Antonio De Poli, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33, comma II° dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-         Vista la L. 383/2000;

-         Vista la L.R. 27/2001;

-         Vista la L.R. 40/93;

 

 DELIBERA

  

1)      Di approvare i requisiti di iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento;

 

2)      Di rinviare, per la tenuta del registro regionale delle associazioni di promozione sociale, alla disciplina della L.R. 40/93, in quanto compatibile con la legge 7 dicembre 2000 n. 383;

   

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

 

 

            IL SEGRETARIO                                                                  IL PRESIDENTE

        Dott. Antonio Menetto                                                           On. Dott. Giancarlo Galan