2005 11/7/2005
PIU' SAI.... MENO VERSI. Nota informativa sull'applicazione delle nuove norme in materia di deducibilità delle liberalità al settore nonprofit.
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Con l'approvazione
della legge "più dai meno versi" sono state introdotte norme fortemente
agevolative, in rapporto alle precedenti disposizioni applicabili, per
favorire e promuovere il Terzo Settore e le donazioni da parte di privati
ai soggetti che ne fanno parte. Un primo aspetto che si vuole immediatamente
porre all'attenzione del lettore riguarda l'entrata in vigore della norma.
Prudenzialmente, infatti, sono da
ritenersi escluse le donazioni ricevute dagli enti antecedentemente al
17 marzo 2005. Sarà possibile verificare l'effettiva applicabilità
dell'agevolazione a tutto il periodo d'imposta [e quindi, generalmente,
dal 1° gennaio 2005] solo a seguito di un'interpretazione in tal senso
da parte del Ministero delle Finanze ovvero nelle istruzioni per la compilazione
della dichiarazione dei redditi per il modello Unico 2006. Tuttavia si
ritiene opportuno precisare come le donazioni avvenute prima di tale data
non possano, al momento, considerarsi come rientranti nell'ambito di applicazione
della norma. Ciò vale, a titolo esemplificativo, per le molte donazioni
ricevute all'inizio del 2005 dalle organizzazioni che stanno operando
nei territori colpiti dallo Tsunami del 26 dicembre scorso. Soggetti
a cui è applicabile l'agevolazione 1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico, e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. In base al comma 1, a partire
dal presente periodo d'imposta, sarà possibile, per imprese e per
persone fisiche, dedurre(1)
dal proprio reddito imponibile fino al 10% dello stesso qualora questo
sia stato oggetto di donazione, in denaro o in natura, nei confronti dei
soggetti richiamati dallo stesso comma e fino ad un valore massimo di
70'000.00 euro. Le organizzazioni nonprofit nei confronti delle quali opera l'agevolazione sono:
Pare opportuno precisare
che le Onlus parziarie non sono esentate dall'invio della domanda di iscrizione
all'anagrafe delle Onlus, tenuta dall'Agenzia delle Entrate per il tramite
delle proprie Direzioni Reginali. Per quanto concerne poi le Associazioni di Promozione Sociale [APS] ricordiamo che la dizione è applicata per due distinte figure giuridiche(3), quelle di cui alla Legge 287/91 e quelle di cui alla Legge 383/2000, che sono tuttavia soggetti iscritti in registri differenti ed ai quali la normativa si applica in modo differente. Le prime, infatti, sono enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno e che possono svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande. Questi soggetti rientrano fra le cosidette Onlus parziarie, per cui la norma in analisi si considera applicabile solo qualora l'ente abbia provveduto all'iscrizione all'anagrafe Onlus. Per quanto concerne le APS di cui alla Legge 383/2000 si deve tenere in considerazione che l'articolo 7 della citata legge distingue fra enti di rilievo nazionale ed enti di rilievo locale. Il registro nazionale, tenuto dal Ministero dell'Welfare, iscrive:
Le APS che non svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale possono iscriversi nei registri tenuti dalla Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, qualora istituiti, sulla base delle rispettive norme attuative. Tali soggetti tuttavia non possono usufruire delle agevolazioni di cui alla "più dai meno versi". Diversamente, i soggetti di cui al precedente punto ii) possono usufruire delle eventuali agevolazioni previste dalle normative attuative regionali della regione presso cui hanno sede, in base al comma 3 dell'art. 7 della Legge 383/2000. Per quanto concerne, infine, le Fondazioni e le Associazioni riconosciute [aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico, e paesaggistico, ai sensi del Testo Unico dei Beni Culturali e Ambientali], pare opportuno ricordare che questi enti, in molti casi, possono già usufruire della cosidetta "legge Melandri", ovvero dall'agevolazione di cui all'articolo 100 co. 2 lettera f) del TUIR, che permette la deducibilità completa delle erogazioni liberali effettuate da imprese, per la realizzazione di programmi nel settore della cultura e dello spettacolo. Per usufruire di questa agevolazione occorre seguire una particolare procedura di comunicazioni al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, per la quale si rimanda a quanto indicato sul sito del Ministero di riferimento. torna all'inizio Erogazioni
liberali in denaro e in natura: modalità di erogazione La norma si distingue dalle altre analoghe disposizioni applicabili alle erogazioni liberali in favore di Onlus ed enti nonprofit in generale anche perché non richiama le disposizioni introdotte dall'articolo 13 del d.lgs. 460 del 1997, relativa alle modalità di versamento delle liberalità. In base a tale ultima disposizione citata, e comunque per le detrazioni dai redditi IRE di cui all'articolo 15, comma 1, lettere i-bis) ed i-quater) del TUIR, per le erogazioni effettuate da parte di persone fisiche l'agevolazione "è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale"; e comunque secondo modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Il fatto che la disposizione
in oggetto non sia richiamata ci permette di presumere che l'agevolazione
sia applicabile anche alle erogazioni effettuate in contanti, tuttavia,
come si argomenterà in seguito, è opportuno per l'ente nonprofit
verificare che l'erogazione venga effettuata tramite sistemi di pagamento
che permettano la rintracciabilità delle somme (es. donazioni on-line). Per
quanto concerne la possibilità di effettuare donazioni in natura,
l'importo deducibile corrisponderà al valore normale del bene,
inteso, in via generale, come "il prezzo o il corrispettivo
mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari in condizioni
di libera concorrenza o al medesimo stadio di commercializzazione, nel
tempo e nel luogo in cui sono stati acquisiti e, in mancanza, nel tempo
e nel luogo più prossimi"
(art. 9, comma 3, TUIR). Si deve ritenere, prudenzialmente,
che l'agevolazione sia applicabile solo nel caso in cui il valore della
donazione sia identificabile in modo certo. Questo è possibile,
torna all'inizio Ulteriori
presupposti di applicazione dell'agevolazione 2.
Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni,
di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità
le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la
redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito
documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica
e finanziaria. Al fine di permettere la
deduzione delle erogazioni versate dai propri benefattori, l'ente nonprofit
deve predisporre, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio,
un rendiconto di rappresentazione della situazione economica, patrimoniale
e finanziaria. Si ricorda che, al momento,
enti quali le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative
e le associazioni di promozione sociale, sono tenuti ad approvare un rendiconto
economico entro termini più ampi, ed in generale entro sei mesi
dalla chiusura dell'esercizio, prevalentemente per ragioni fiscali. Tali
soggetti dovranno pertanto adeguarsi al termine più breve indicato
dalla disposizione. La mancata approvazione
del rendiconto entro i termini, si ritiene, non darà comunque luogo
alla maggiorazione delle sanzioni di cui al comma 5, in quanto la disposizione
non è citata dalla norma sanzionatoria. torna all'inizio E le vecchie norme di agevolazione ? 3.
Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo
100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. Sopravvivono tutte le
precedenti norme che permettevano a Onlus propriamente dette e di
diritto, associazioni di promozione sociale ed enti riconosciuti che svolgono
esclusive finalità di tutela dei beni culturali, di ricevere erogazioni
liberali deducibili/detraibili. Gli erogatori delle somme, tuttavia, devono prestare attenzione alla scelta che operano al momento di presentare la dichiarazione dei redditi, in quanto, come si vedrà meglio in seguito, le agevolazioni sono alternative e non cumulabili. torna all'inizio Sanzioni in caso di indebite deduzioni 4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui al comma 1, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' maggiorata del duecento per cento. La deducibilità delle
erogazioni liberali, in base alla "più dai meno versi", è
possibile qualora si verifichino:
Qualora si accerti la mancanza di uno di questi presupposti, la sanzione amministrativa originaria, citata dalla disposizione, corrisponde ad una cifra fra il 100% ed il 200% della differenza fra l'imposta effettivamente versata e l'imposta accertata dall'amministrazione finanziaria. Tale sanzione può subire un'ulteriore maggiorazione, complessivamente, del 200%. torna all'inizio Obbligazione in solido dell'ente nonprofit e del benefattore
Questa costituisce sicuramente una delle novità più rilevanti nella norma. In effetti già le disposizioni di cui al d.lgs. 460/97 permettevano di supporre un'obbligazione dell'ente nonprofit nei confronti dei beneficiari delle agevolazioni e dell'Amministrazione Finanziaria, qualora dal comportamento dell'ente conseguissero indebite detrazioni/deduzioni in capo a soggetti erogatori. È questa la ragione
per la quale, prudenzialmente, consigliamo di non applicare l'agevolazione
a donazioni effettuate in contanti ovvero a donazioni in natura per le
quali non sia identificabile facilmente e con certezza il valore di mercato
del bene. La norma, così formulata, costringe oggettivamente le organizzazioni nonprofit ad una assunzione di responsabilità nei confronti dei propri benefattori, ma comporta anche una maggiore attenzione di questi ultimi verso gli enti, per la verifica del possesso dei presupposti di applicazione dell'agevolazione. La disposizione coinvolge anche l'ambito delle informazioni al pubblico e quindi della comunicazione sociale. Si richiede, per la responsabilità solidale, che i caratteri solidaristici e sociali siano stati dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico e, presumibilmente, che sia stata dichiarata anche la possibilità di usufruire delle agevolazioni della "più dai meno versi". Si noti che per le Onlus vige, in base all'articolo 10 del d.lgs. 460/97, l'obbligo di dichiarare in qualsiasi comunicazione al pubblico la propria natura di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale. torna all'inizio Incompatibilità con altre agevolazioni 6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge. Desta qualche dubbio interpretativo il passaggio di cui al comma 6, in base al quale la possibilità di dedurre, per il soggetto erogatore, non può cumularsi "con ogni altra agevolazione fiscale", dizione che ha fatto sorgere sospetti in non pochi esperti del settore. Posto che per un chiarimento bisognerà attendere un provvedimento interpretativo dell'Amministrazione Finanziaria, si ritiene che il divieto di cumulo, ad influire sul massimale di 70'000 euro (ovvero al 10% del reddito dichiarato) per le deduzioni, si riferisce alle somme erogate a favore di enti nonprofit e non a tutte quelle "altre forme di agevolazione fiscale" previste dal nostro ordinamento. In particolare il contribuente
dovrà scegliere se applicare le agevolazioni di cui alle normative
precedenti ovvero quelle della "più dai meno versi", che sono in
termini generali più convenienti, ma non in tutti i casi, come
ci apprestiamo ad esemplificare: EROGAZIONI DA PARTE DI PERSONE FISICHE
In questo primo caso si può applicare, in alternativa alla "più dai meno versi" l'agevolazione prevista dal TUIR alla lettera g) dell'Art.13. Tale norma permette la deduzione dal reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali in favore di ONG, solo fino al 2% del reddito, ma senza massimale. Ne consegue che potrà essere preferita da coloro che, beati loro, dispongono di un reddito dichiarato superiore ai 3'500'000 euro.
In questi casi l'agevolazione precedente sarà preferibile sulle erogazioni inferiori ai 2'065,83 Euro per tutti quei contribuenti che dispongono di un'aliquota d'imposta inferiore al 19%. Si ricorda che al momento l'aliquota marginale più bassa per le persone fisiche è pari al 23% per i redditi fino a 26'000 euro. Da questo punto di vista la "più dai meno versi" risulta sempre vantaggiosa.
Non esistevano precedenti agevolazioni. EROGAZIONI
DA PARTE DI IMPRESE Per quanto concerne le imprese, tutte le precedenti agevolazioni prevedevano la possibilità di dedurre il 2% del reddito d'impresa per erogazioni liberali di differente natura. Una in particolare concerne le erogazioni in favore di enti che svolgono programmi nel settore della cultura e dello spettacolo, cosi detta "agevolazione Melandri", che può sovrapporsi con quella di cui alla più dai meno versi". A prescindere dal caso in cui il 2% del reddito d'impresa superi il massimale di 70'000 euro previsti dalla norma in analisi, ovvero qualora questo sia superiore a euro 3'500'000, si possono verificare ulteriori casi nei quali le precedenti agevolazioni risultano ancora preferibili, principalmente a causa del divieto di cumulo fra la "più dai meno versi" e le altre agevolazioni previste dal TUIR. Si segnala quindi come possano risultare opportune verifiche di convenienza qualora si verifichi uno dei seguenti casi:
1 Si ha deduzione quando l'importo dell'erogazione liberale è portato in diminuzione della base imponibile dell'imposta, ossia della cifra sulla quale si andrà a calcolare l'imposta. Si ha detrazione quando l'importo erogato, ovvero una percentuale (19%) dello stesso, viene portato in diminuzione dell'imposta lorda. 2 I soggetti di cui a questo ultimo punto sono stati aggiunti ai soggetti agevolati dalla Legge di conversione del decreto, ne consegue che le agevolazioni sulle erogazioni liberali a questi ultimi soggetti si applicano a partire dal 15 maggio 2005. Si richiama quanto espresso in nota 1. 3 Per la precisione, tre, comprendendo anche le APS di cui alla Legge Regionale della Lombardia n. 28/1996, per la quale si è tuttavia in attesa di una norma di conversione che recepisca la Legge nazionale 383/2000. 4 In base al comma 4 del citato art. 9 del TUIR, per i titoli, "il valore normale è determinato: a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese; b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti; c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo." |
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